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Soggetti pubblici - Sistema informativo dell'AIMA relativo alla gestione di aiuti finanziari nell'ambito della politica agricola comune (PAC) - 13...

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[doc. web n. 1055389]

Soggetti pubblici - Sistema informativo dell´AIMA relativo alla gestione di aiuti finanziari nell´ambito della politica agricola comune (PAC) - 13 novembre 1997

L´AIMA ha chiesto alcuni chiarimenti relativi ai propri collegamenti telematici, in particolare per quanto riguarda quello relativo alle domande di accesso ai finanziamenti comunitari provenienti dai produttori agricoli.

Roma, 13 novembre 1997

Avv. XXi
Commissario straordinario
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
Via Palestro, 81
00185 Roma


OGGETTO: Sistema informativo dell´AIMA relativo alla gestione di aiuti finanziari nell´ambito della politica agricola comune (PAC)

L´AIMA ha segnalato a questa Autorità alcuni problemi riguardanti l´applicazione della legge n. 675/96 al sistema informativo relativo alle domande di aiuto riferite ai settori "seminativi" e "zootecnia" nell´ambito della politica agricola comunitaria (PAC).

In particolare, l´Azienda ha sollevato il problema relativo ad alcuni collegamenti telematici attraverso cui le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli, per il tramite delle organizzazioni professionali di categoria, vengono successivamente comunicate, dopo la registrazione e il controllo effettuato dall´AIMA, alle sedi centrali e periferiche delle medesime organizzazioni, e ciò al fine di risolvere le eventuali anomalie ostative all´erogazione del sostegno finanziario.

L´Azienda ha interrotto, a titolo cautelativo, tali collegamenti, ritenendo che, con l´entrata in vigore della legge n. 675/96, i dati personali riportati nelle domande di aiuto possano essere comunicati soltanto ai diretti interessati e a "soggetti istituzionali" , e non anche alle organizzazioni professionali di categoria.

Al riguardo, si osserva che la legge n. 675/96 ha introdotto una particolare disciplina per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici.

L´articolo 27, comma 1, della medesima legge permette ai soggetti pubblici di raccogliere e di utilizzare dati personali ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dalla normativa primaria e secondaria che disciplina tali funzioni.

La divulgazione di dati ad altre amministrazioni pubbliche presuppone una norma primaria o secondaria, ma in via residuale è comunque possibile, benché non prevista da una norma, quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

L´art. 27 disciplina in termini più rigorosi la comunicazione e la diffusione di dati personali a soggetti privati.

Infatti, a differenza di quanto avviene per i flussi di dati tra pubbliche amministrazioni, la comunicazione e diffusione di dati a soggetti privati può avvenire solo quando tali operazioni siano previste da una norma di legge o di regolamento.

Applicando questi principi al caso rappresentato dall´AIMA, si osserva che alcune disposizioni comunitarie (in particolare, i regolamenti CEE nn. 3887/92 e 3508/92) hanno disciplinato l´istituzione in ciascun Stato membro dell´Unione europea di un sistema integrato di gestione e di controllo dei regimi di sostegno finanziario previsti da precedenti regolamenti comunitari, legittimando il trattamento automatizzato da parte delle competenti autorità dei dati relativi agli agricoltori che richiedono aiuti.

La normativa comunitaria prevede che i dati contenuti nelle domande di aiuto siano registrati, per ciascuna azienda agricola, in una base di dati informatizzata e strutturata in modo tale da poter consentire la consultazione dei dati in modo diretto ed immediato presso le competenti autorità nazionali (v. art. 3, reg.to n. 3508/92).

I regolamenti comunitari individuano le modalità di applicazione del sistema. Tuttavia, diverse scelte sulle misure concrete di esecuzione sono demandate alle determinazioni degli Stati membri, dovendo i mezzi di gestione e di controllo degli aiuti essere adattati alla realtà di ciascun Paese, in conformità ai criteri dettati a livello comunitario.

L´AIMA, in qualità di autorità competente per l´attuazione del sistema integrato in Italia, e in virtù dell´autonomia funzionale ad essa riconosciuta in materia di erogazione delle provvidenze finanziarie disposte da regolamenti comunitari (cfr. art. 3, comma 1, lett. e), legge n. 610/82), ha affidato ad un apposito consorzio per il sistema informativo dell´Azienda medesima (CSIA) l´incarico dello sviluppo informatico del sistema e dell´elaborazione dei dati, attribuendo compiti rilevanti anche alle associazioni professionali dei produttori agricoli, soprattutto ai fini della compilazione delle domande e della risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate.

Anteriormente all´entrata in vigore della legge n. 675/96, il Ministero per le politiche agricole ha emanato varie circolari che hanno fornito alcune indicazioni sulle modalità di presentazione alle domande di aiuto e sul relativo procedimento, prevedendo la possibilità per il produttore agricolo di conferire un apposito mandato a terzi e di avvalersi, per la presentazione della domanda di aiuto, dell´assistenza delle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Nel 1996, sulla base di queste indicazioni, l´AIMA ha permesso a tali organizzazioni di consultare i dati relativi alle domande e di correggere le eventuali anomalie ostative alla corresponsione delle provvidenze attraverso appositi collegamenti telematici al sistema integrato. Tutto ciò allo scopo di facilitare gli agricoltori e di rispettare i tempi fissati dalla normativa comunitaria per la liquidazione delle domande di aiuto.
Dai documenti trasmessi nel corso degli accertamenti curati da questo Ufficio, sembra potersi affermare che la sede centrale o periferica dell´associazione professionale di categoria viene abilitata a collegarsi al sistema informatico di gestione delle domande di aiuto attraverso una o più chiavi di accesso, e che l´accessibilità al sistema è limitata soltanto ai dati relativi alle domande presentate per il suo tramite.

Sembra, inoltre, che le stesse associazioni ricevono dal produttore agricolo una delega o un mandato (di regola, mediante dichiarazione sostitutiva dell´atto notorio) per curare gli adempimenti relativi alla compilazione, alla visione e alla correzione delle domande di aiuto. Sembra, altresì, che le deleghe siano depositate in tutto o in parte presso le associazioni.

Tali modalità, se effettivamente rispettate, permettono di risolvere, sia pure in via transitoria, le questioni sollevate dall´AIMA, sempreché il CSIA svolga, come sembra, il ruolo di "responsabile" del trattamento dei dati (ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/96).

Infatti, le organizzazioni agirebbero in sede di consultazione e di correzione dei dati non come soggetti autonomi, ma in nome e per conto esclusivamente del produttore interessato (e secondo le sue istruzioni), al quale forniscono il necessario supporto tecnico ed informativo, senza che sia loro permesso di effettuare ulteriori operazioni di trattamento dei dati che non rientrino nel mandato ricevuto e che, come tali, dovrebbero giudicarsi in contrasto con la legge n. 675/96.

Tenuto conto della speciale natura del rapporto esistente tra il produttore agricolo e l´organizzazione professionale di categoria, questa Autorità ritiene che, anche in assenza di una norma di rango primario o secondario, e considerata la situazione di emergenza venutasi a creare in ordine all´erogazione degli aiuti comunitari per l´anno in corso, l´AIMA possa ripristinare, in via del tutto provvisoria, i collegamenti telematici con le organizzazioni professionali di categoria, mantenendo e rafforzando le misure volte a garantire la protezione dei dati personali dei produttori agricoli e, in particolare, quelle dirette ad assicurare che:

a) l´accesso al sistema da parte delle organizzazioni professionali sia limitato effettivamente, e senza eccezioni, ai dati relativi agli agricoltori che hanno conferito un mandato o una delega a consultare e a correggere le domande di aiuto per loro conto;

b) l´accesso sia finalizzato esclusivamente all´esecuzione dell´incarico ricevuto e si protragga, anche in modo discontinuo, per il periodo di tempo a ciò necessario;

c) i funzionari dell´AIMA accertino, anche mediante verifiche a campione, che le organizzazioni richiedono effettivamente le deleghe o i mandati.

Questa Autorità è consapevole del fatto che le modalità suesposte possono comportare indubbie difficoltà di ordine applicativo.

Pertanto, sottolineando ancora la transitorietà della soluzione suggerita, si demanda a codesta Azienda la valutazione circa l´opportunità di segnalare al Governo un intervento normativo che permetta, nell´ambito delle iniziative legislative all´esame del Parlamento, di risolvere speditamente ogni difficoltà prevedendo puntualmente, ai sensi dell´art. 27, comma 3, della legge n. 675/96, la disciplina della comunicazione dei dati personali connessa alla gestione e alla erogazione dei citati aiuti comunitari.

IL PRESIDENTE