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Indicazioni sullo schema di decreto interministeriale sui documenti di soggiorno elettronici - 4 marzo 2004 [1054853]

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[doc web n. 1054853]

Indicazioni sullo schema di decreto interministeriale sui documenti di soggiorno elettronici

Ministero dell´interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l´amministrazione generale
Viminale - Roma

e, p.c.

Ministero dell´interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell´immigrazione
Viminale - Roma

 

Oggetto: schema di decreto interministeriale sui documenti di soggiorno elettronici

Questa Autorità ha preso favorevolmente atto delle precisazioni fornite il 13 novembre 2003 e il 25 febbraio u.s. sulle modalità di raccolta e conservazione dei rilievi dattiloscopici, sulla necessità di un´adeguata base normativa per l´introduzione di documenti elettronici contenenti dati biometrici, nonché sulle modalità di raccolta e conservazione di tali dati.

Come già segnalato nel parere del 15 ottobre u.s., la disciplina nazionale relativa all´introduzione di documenti contenenti dati biometrici deve conformarsi al quadro di adeguate garanzie in materia di protezione dei dati previste dal Codice italiano e dalla normativa comunitaria in via di definizione (in particolare, alle previste modifiche del regolamento CE n. 1030/2002), anche per pervenire a soluzioni armonizzate sulle modalità di trattamento e sulle tecniche da utilizzare. Pur avviando subito la predisposizione dei supporti elettronici da utilizzare per i documenti di soggiorno, si potrebbero quindi differire le scelte tecniche al riguardo, inserendo nell´art. 3, comma 2, una formula del seguente tenore:

"2. Il documento di soggiorno può contenere dati, anche biometrici, in conformità al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 e successive modificazioni e, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui all´articolo 4.".

Considerata la particolare delicatezza dei temi in esame, questa Autorità conferma la propria disponibilità a proseguire attivamente gli incontri tecnici al fine di approfondire i problemi e i rischi derivanti dalle -differenti- tecniche di identificazione e di autenticazione descritte nel noto documento delle autorità garanti europee a proposito dei dati biometrici, anche allo scopo di individuare le cautele necessarie nella fase di attivazione del documento elettronico e di consegna dei documenti, nell´accesso selezionato ai dati, nonché le migliori garanzie di sicurezza disponibili (anche per garantire la genuinità di dati utilizzabili a fini di prova in indagini penali), in riferimento pure all´eventuale interoperabilità con la carta d´identità elettronica.

Si potrebbero quindi approfondire anche le necessarie modalità di custodia separata delle impronte digitali acquisite in sede di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, eventualmente conservate fuori del documento a fini di verifica amministrativa dell´identità degli interessati, da altri dati dattiloscopici registrati in altri archivi contenenti rilievi dattiloscopici per finalità di giustizia o di pubblica sicurezza.

L´esito di tali approfondimenti effettuati in cooperazione potrebbe essere poi trasfuso nelle misure e negli accorgimenti che in materia di dati biometrici devono essere individuati ai sensi dell´art. 55 del predetto Codice, semplificando così lo stesso testo attuale nel quale, a differenza di quanto suggerito con la precedente nota del 15 ottobre scorso, potrebbe quindi essere soppresso l´art. 3.

Si resta infine a disposizione anche per la futura espressione del parere sullo schema di decreto dirigenziale di cui all´articolo 10 dello schema.

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli