g-docweb-display Portlet

Cartelle cliniche

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Sanità > Casi particolari > Cartelle cliniche

Le cartelle cliniche e, in genere, le certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o da altri organismi sanitari possono essere ritirate anche da persone diverse dagli interessati, purché provviste di adeguata delega scritta rilasciata dall´interessato e sempre che tali documenti siano inseriti in busta chiusa.

  • Garante 30 giugno 1997, in Bollettino n. 1, pag. 33 [doc. web n. 39320]


I dati personali oggetto d´istanza d´accesso debbono essere comunicati in forma intelligibile dal titolare del trattamento che, ai fini di una più efficace applicazione dell´art. 13 della legge n. 675/1996, ai sensi dell´art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 è tenuto ad adottare le opportune misure volte ad agevolare l´accesso dell´interessato. Ne consegue che dev´essere accolto il ricorso diretto a conoscere il significato di alcuni codici utilizzati nella formulazione di una diagnosi e ad ottenere una trascrizione dattiloscritta di alcune parti della documentazione conservata nella cartella clinica dell´interessato, riportanti con grafia illeggibile elementi e dati personali del ricorrente stesso.

  • Garante 26 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 9 [doc. web n. 41910]


La normativa in materia di trattamento dei dati personali prescrive che le informazioni cui si riferisce la richiesta di accesso siano comunicate all´interessato in forma intelligibile. Ne consegue che ove la grafia con cui è stata redatta una cartella clinica rilasciata da una Azienda ospedaliera risulti non comprensibile, l´interessato ha il diritto di ottenerne una trascrizione dattiloscritta o comunque redatta con modalità che permettano la comprensione delle informazioni riportate.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 16 [doc. web n. 1066144]


L´esibizione e/o la consegna in copia della documentazione contenente i dati personali dell´interessato (nella specie, una cartella clinica) può costituire modalità idonea di adempimento alla richiesta di accesso dell´interessato, in considerazione della quantità e della qualità delle informazioni e della conseguente difficoltà della loro estrapolazione, ove la consultazione del documento permetta comunque l´agevole conoscenza dei dati.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 16 [doc. web n. 1066144]


I soggetti pubblici e privati, destinatari della richiesta di accesso a dati - e, per quanto riguarda i soggetti pubblici, anche ai documenti amministrativi che li contengono - riguardanti la salute o la vita sessuale di terzi, non debbono circoscrivere la valutazione sull´istanza di accesso o di comunicazione alla sola considerazione se il diritto da far valere o difendere in sede contenziosa, posto a base dell´istanza, sia di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati, ma debbono basarsi anche sull´ulteriore verifica volta ad appurare se i dati o tutti i dati personali oggetto della richiesta siano effettivamente "necessari", pertinenti e non eccedenti al fine di far valere o difendere i diritti ritenuti equivalenti. Il richiamo a tali principi, nel caso di documenti sanitari, e in particolare delle cartelle cliniche, deve indurre i soggetti pubblici e privati ad effettuare una valutazione concreta su quali informazioni, fra quelle ivi contenute, debbano essere rese conoscibili ai richiedenti.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 29832]