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Provvedimento del 30 gennaio 2025 [10113568]

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[doc. web n. 10113568]

Provvedimento del 30 gennaio 2025

Registro dei provvedimenti
n. 43 del 30 gennaio 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, pubblicate in G. U. il 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692 (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 4 ottobre 2023, con cui il signor XX – rappresentato e difeso dall’Avv. XX – ha chiesto di ordinare alla Società Editrice Italiana S.p.A., in qualità di editore del quotidiano “La Verità” (di seguito il “titolare”), “la limitazione definitiva al trattamento, incluso il divieto” di ulteriore diffusione di diversi articoli relativi ad accadimenti che lo hanno riguardato e aventi ad oggetto il contenuto estrapolato da videoriprese e intercettazioni acquisite nell’ambito di un’attività di indagine nei confronti di terzi;

VISTO, in particolare, che la citata attività di indagine era stata attivata a seguito della denuncia-querela presentata dallo stesso reclamante, sindaco del Comune di XX, in relazione a possibili episodi di corruzione nei confronti di alcuni membri della Giunta comunale;

VISTO che, nell’ambito della descritta indagine, le intercettazioni disposte dalla Procura di XX hanno comportato l’acquisizione, nel fascicolo del procedimento penale, di una serie di registrazioni compresi alcuni video ritraenti il reclamante in atteggiamenti intimi con soggetti di sesso femminile, successivamente entrati nella disponibilità del titolare;

VISTA l’ulteriore denuncia-querela presentata dal reclamante, dinanzi all’Autorità giudiziaria competente, in data 15 settembre 2023, per la diffusione, con “cadenza quotidiana”, degli articoli riportanti l’estrapolazione del contenuto dei menzionati video, con conseguente violazione della sua reputazione, nell’ambito di “una vera e propria campagna stampa diffamatoria”;

VISTA la nota del 3 gennaio 2024 con la quale l’Autorità ha formulato nei confronti del titolare, ai sensi dell’art. 157 del Codice, una richiesta di informazioni volta ad ottenere osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento;

VISTA la nota del 22 gennaio 2024 con la quale il titolare ha fornito riscontro alla citata richiesta di informazioni, chiedendo l’archiviazione del procedimento avviato nei suoi confronti sulla base delle seguenti argomentazioni:

• l’improcedibilità del reclamo, dal momento che l’interessato “ha già adito l’autorità giudiziaria al fine di impedire al quotidiano La Verità di pubblicare articoli aventi ad oggetto i medesimi video del presente procedimento”, ai sensi dell’art. 140-bis, comma 2, del Codice;

• l’inammissibilità dello stesso in quanto caratterizzato da una prospettazione generica dei fatti ivi contenuti, nonché dal mancato richiamo alle disposizioni violate, ai fini di una compiuta difesa da parte del titolare;  

• la sussistenza di un interesse pubblico alla notizia - stante il ruolo rivestito dal reclamante, noto avvocato ed esponente politico, titolare in passato di diverse cariche istituzionali e attualmente sindaco del Comune di XX - nonché tenuto conto del luogo (uffici comunali) in cui si sono verificati i fatti;

• la circostanza che, dall’inchiesta svolta, sono emersi ulteriori elementi informativi relativi a possibili trattative tra il reclamante e soggetti terzi per il conferimento a questi ultimi di incarichi, nonché a raccomandazioni per l’assunzione di parenti di alcuni suoi interlocutori, vantando una lunga prassi in questo senso;

• lo svolgimento del trattamento nell’ambito del “giornalismo di inchiesta” rispetto al quale il titolare “ha operato un rigido filtro tra le numerose informazioni di dettaglio reperite”, evitando quelle “inutilmente pruriginose”, in linea con il principio di essenzialità dell’informazione e dei relativi limiti, di cui all’art. 137 del Codice;

• l’essenzialità di taluni dettagli in quanto “indispensabili a valutare la credibilità delle notizie”, ai sensi dell’art. 6 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota di questa Autorità del 20 maggio 2024, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice è stato comunicato al titolare l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in ordine alla pubblicazione di articoli contenenti estratti di materiale audiovisivo relativo alla sfera intima del reclamante, in violazione dei principi sanciti dall’art. 136 e ss. del Codice e dalle Regole deontologiche;

CONSIDERATO, infatti, che con il richiamato atto l’Autorità ha contestato la pubblicazione di dettagli inerenti a incontri intimi attinenti alla sfera sessuale del reclamante effettuata in violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento, nonché in violazione dell’art. 137, comma 3, del Codice e degli artt. 5, 6, 8 e 11 delle citate Regole deontologiche;

VISTA la memoria difensiva del 19 giugno 2024 con la quale il titolare ha ribadito quanto già espresso nel riscontro del 22 gennaio 2024 circa l’improcedibilità e l’inammissibilità del reclamo e ha rappresentato la compromissione del proprio diritto di difesa in ragione della mancata notifica della contestazione in parola ai legali nominati nel presente procedimento, nonché della mancata indicazione nella stessa delle norme asseritamente violate;

VISTO che con la richiamata memoria il titolare ha comunicato di aver provveduto a rimuovere e a deindicizzare gli articoli oggetto di reclamo di cui ha indicato i relativi URL, ad eccezione del contenuto editoriale del XX, non pubblicato on-line, dal titolo “XX”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”);

TENUTO CONTO che, rispetto ai profili di asserita pregiudizialità/dipendenza tra il giudizio penale instaurato dall’interessato e quello amministrativo dinanzi all’Autorità e alla richiamata applicazione, nel caso in esame, dell’art. 140-bis del Codice, deve invece evidenziarsi come il diritto, invocato nell’ambito del presente procedimento, sia quello della protezione dei dati personali dell’interessato in quanto asseritamente leso dal trattamento effettuato attraverso la pubblicazione degli articoli di cui sopra; ciò indipendentemente dalla lamentata violazione, oggetto di accertamento nella prevista sede giudiziale, del diritto alla reputazione rispetto alla prospettata ipotesi di diffamazione da parte della testata giornalistica (cfr. provv. n. 207 dell’11 aprile 2024, doc. web n. 10018487);

CONSIDERATO che, con riferimento alla mancata trasmissione della contestazione agli indirizzi dei legali indicati nel corso del procedimento istruttorio (peraltro diversi da quelli successivamente nominati dalla Società Editrice Italiana S.p.A.), deve rilevarsi come ciò non abbia impedito al titolare di venire a conoscenza del menzionato atto di contestazione, essendo stato lo stesso inviato al relativo indirizzo di posta elettronica certificata;

RILEVATO, pertanto, che l’indirizzo di posta elettronica certificata del titolare - qualificabile come “domicilio digitale” valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (cfr. d.l. 76/2020, convertito con modificazioni della L. 120/2020) - è risultato pienamente funzionante, realizzando la piena conoscenza dell’atto in questione, tanto che il titolare stesso ha prodotto le proprie memorie in replica nel termine dei trenta giorni indicati nell’atto di avvio del procedimento (cfr. art. 12 del regolamento del Garante n. 1/2019, doc. web n. 9107633, disponibile in www.gpdp.it);

CONSIDERATO altresì infondato il richiamo all’asserita genericità della contestazione, stante il puntuale contenuto della stessa, anche con riguardo all’indicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali presuntivamente violate;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si realizzino senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle citate Regole deontologiche);

PRESO ATTO che la Società Editrice Italiana S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell’art. 168 del Codice, di aver provveduto alla rimozione e alla deindicizzazione degli articoli oggetto di reclamo;

RILEVATO, peraltro, che da verifiche svolte dall’Ufficio (come da screen print acquisiti in atti in data 14 gennaio 2025) i lamentati contenuti editoriali oggetto di reclamo, pubblicati dal titolare e – come detto - indicati dallo stesso a corredo della memoria di replica, non risultano più reperibili on-line neanche tra i risultati della ricerca effettuata su Google in associazione al nome e cognome del reclamante;

RILEVATO che anche l’articolo dal titolo “XX” del XX non appare rinvenibile in rete, confermando quanto dichiarato dal titolare circa la relativa non pubblicazione on-line;

RITENUTO, tuttavia, doveroso in questa sede richiamare la condotta del titolare ad un puntuale rispetto, nell’esercizio del diritto e dovere di cronaca, della richiamata normativa, con particolare riferimento alla pubblicazione di dettagli non essenziali alla notizia e comunque lesivi della dignità della persona interessata;

CONSIDERATO che:

i fatti oggetto di cronaca sono da ritenersi rilevanti sul piano dell’interesse pubblico e la relativa trattazione va, pertanto, inquadrata nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica, pur nei limiti del corretto espletamento di quest’ultima;

il titolare, soltanto a seguito dell’intervento dell’Autorità, ha provveduto a rimuovere e deindicizzare gli articoli lamentati che, in ogni caso, benché sottoposti ad un “rigido filtro” operato dal medesimo, rivelavano dettagli relativi alla sfera intima del reclamante;

RITENUTO, quindi, con riferimento ai trattamenti già realizzati, di dover rivolgere al titolare un ammonimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione e alla relativa operatività nel contesto delle notizie che investono la sfera sessuale delle parti coinvolte;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) prende atto della dichiarazione resa dalla Società Editrice Italiana S.p.A., ai sensi dell’art. 168 del Codice, in ordine all’avvenuta rimozione e deindicizzazione degli articoli oggetto di reclamo;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento ai trattamenti già realizzati, ammonisce il titolare per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione e alla relativa operatività nel contesto delle notizie che investono la sfera sessuale delle parti coinvolte;

c) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nei confronti della Società Editrice Italiana S.p.A., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 30 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei