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Provvedimento del 4 luglio 2024 [10068075]

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[doc. web n. 10068075]

Provvedimento del 4 luglio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 407 del 4 luglio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze presso l’abitazione del sig. XX, sita in XX, XX, con cui è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza, attivo e funzionante, idoneo a riprendere la strada pubblica;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. L’accertamento della Guardia di finanza.

Con nota dell’11.8.2022, la Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche - inoltrava a questa Autorità una segnalazione della Polizia Municipale del Comune di Firenze relativa alla non conforme installazione di un impianto di videosorveglianza da parte del sig. XX, presso la propria abitazione sita in XX, XX in quanto, dall’esame di alcuni fotogrammi – dallo stesso inviati al predetto Comando nell’ambito di un procedimento inerente la sosta irregolare delle auto parcheggiate nella parte di strada antistante la sua abitazione – veniva rilevato che “l’inquadratura del riferito sistema di videosorveglianza sarebbe ampiamente estesa all’intera strada pubblica”.

Successivamente, durante l’accertamento in loco richiesto dal Garante al fine di chiarire la vicenda segnalata, la Polizia Municipale del Comune di Firenze accertava, producendo  relativa documentazione fotografica, che, oltre al marciapiede immediatamente contiguo alla facciata dell’immobile, le telecamere erano idonee a riprendere la strada pubblica ove transitano autoveicoli e pedoni; il sig. XX, interrogato sulle ragioni dell’estensione dell’angolo di ripresa delle telecamere anche alla strada pubblica, dichiarava di aver “provveduto all’installazione dell’impianto di videosorveglianza per motivi di sicurezza personale, in quanto la sua residenza si trova ubicata al piano terra di una strada nei pressi di Campo di Marte”.

L’Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti di cui al predetto verbale, notificava, con nota del 28/06/2023 (prot. n. 100608), al sig. XX l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) e 6 del Regolamento.

La parte, con nota del 17/07/2023, inviava al Garante scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, dichiarando che:

- le telecamere di videosorveglianza sono state installate nel mese di gennaio 2021, per finalità di sicurezza, in considerazione della pericolosità della zona ove lo stesso risiede e per l’avvenuto verificarsi di atti illeciti ai danni delle sue proprietà;

- le telecamere sono idonee a riprendere “tutti i 25 metri della (mia) facciata che data la lunghezza può essere inquadrata solo dall’alto”.

- il video dell’impianto si accende solo in presenza di forti rumori e quando suonano alla porta d’ingresso.

Relativamente all’idoneità delle telecamere a riprendere la strada pubblica, la parte non forniva alcuna specifica dichiarazione in merito.

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato.

In via generale, si osserva che, in base all’art. 2, par. 2 del Regolamento, quando il trattamento è effettuato da una “persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”, non trovano applicazione le disposizioni del Regolamento. A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) sono quindi da ritenersi, in linea di massima, escluse dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientranti tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico. Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).

In tali circostanze, dunque, il trattamento effettuato deve ritenersi illecito in quanto privo di un’idonea base giuridica.

Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).

In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (reperibile sul sito dell’Autorità www.gpdp.it, doc. web 1712680).

Nel caso in esame, l’istruttoria svolta ha evidenziato che la ripresa delle aree ultronee rispetto a quelle di pertinenza è avvenuta in assenza di idonei presupposti di legittimità, considerato che.

- il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento;

- l’area ripresa dalle telecamere si estende molto oltre le zone da proteggere.

3. Conclusioni: illiceità del trattamento effettuato.

Alla luce delle valutazioni che precedono, considerati tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, si ritiene che la condotta posta in essere dal sig. XX contraria al principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a, c, del Regolamento, nonché priva di idonei presupposti di legittimità ai sensi dell’art. 6 del medesimo Regolamento.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato per mezzo dell’impianto di videosorveglianza. 

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento che risulta ancora in corso coinvolgendo un numero indefinito di interessati;

la circostanza che, malgrado la cooperazione della parte con l’Autorità nel corso del procedimento, non sono stati forniti idonei elementi a supporto dell’estensione delle riprese delle telecamere fino a ricomprendere una strada pubblica, né sono state fornite informazioni in merito ad eventuali iniziative intraprese al fine di restringere l’angolo di visuale delle stesse alle sole aree di esclusiva proprietà o immediatamente contigue con le stesse, al fine di attenuare l’interferenza con i diritti degli interessati.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 400,00 (quattrocento) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) e 6 del Regolamento.
In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. XX, nato a XX l’XX, residente in XX, XX C.F. XX, attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) e 6 del Regolamento;

ORDINA

al sig. XX di pagare la somma di euro 400,00 (quattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di conformare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, il trattamento dei dati posto in essere alle disposizioni del Regolamento e ove non vi abbia già spontaneamente provveduto, con riferimento alle aree riprese dalle telecamere, in modo tale da limitare la ripresa alle aree di propria pertinenza;

di pagare la somma di euro 400,00 (quattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che

ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Si dispone, inoltre, che siano comunicate le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 4 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei