Intestazione Violazioni di dati personali (Data Breach)

Briciole di pane

Violazioni di dati personali (Data Breach)

Violazioni di dati personali (data breach) in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679

La pagina contiene link alla normativa e a documenti interpretativi, schede informative e pagine tematiche, ed è in continuo aggiornamento.

 

ACCEDI AL SERVIZIO TELEMATICO
DEDICATO AL DATA BREACH

 

 

COSA È UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)?

Una violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali. 

Alcuni possibili esempi: 

- l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;

- il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali;

- la deliberata alterazione di dati personali;

- l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, ecc.; 

- la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità;

- la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

 

COSA FARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI?

Il titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, professionista, ecc.) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il responsabile del trattamento che viene a conoscenza di una eventuale violazione è tenuto a informare tempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi. 

Le notifiche al Garante effettuate oltre il termine delle 72 ore devono essere accompagnate dai motivi del ritardo. 

Inoltre, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli interessati, utilizzando i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurne l’impatto. 

Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante, documenta tutte le violazioni dei dati personali, ad esempio predisponendo un apposito registro. Tale documentazione consente all’Autorità di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa.

 

CHE TIPO DI VIOLAZIONI  DI DATI PERSONALI VANNO NOTIFICATE?

Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali  o immateriali. 

Ciò può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d'identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione  e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.

 

 

COME INVIARE LA NOTIFICA AL GARANTE?

A partire dal 1° luglio 2021, la notifica di una violazione di dati personali deve essere inviata al Garante tramite un’apposita procedura telematica, resa disponibile nel portale dei servizi online dell’Autorità, e raggiungibile  all’indirizzo https://servizi.gpdp.it/databreach/s/ (VEDI: Provvedimento del 27 maggio 2021).

Nella stessa pagina è disponibile un modello facsimile, da NON utilizzare per la notifica al Garante ma utile per vedere in anteprima i contenuti che andranno comunicati al Garante. 

Per semplificare gli adempimenti previsti per i titolari del trattamento, il Garante ha ideato e messo disposizione un apposito strumento di autovalutazione (self assessment) che consente di individuare le azioni da intraprendere a seguito di una violazione dei dati personali derivante da un incidente di sicurezza.

 

LE AZIONI DEL GARANTE

Il Garante può prescrivere misure correttive (v. art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679) nel caso sia rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, anche per quanto riguarda l’adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione. Sono previste sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale

* La scheda ha mero valore divulgativo ed è in continuo aggiornamento in base all’evoluzione delle indicazioni applicative del Regolamento (UE) 2016/679.

 

 

 

LINEE GUIDA

- Linee guida 9/2022 in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach)

- Linee guida EDPB 01/2021 sugli esempi riguardanti la notifica di violazione dei dati
 


 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

- Guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili

- VIDEO - Sicurezza, minimizzazione dei rischi e data breach - Intervento tenuto nel corso dell´incontro "Regolamento UE. Il Garante per la protezione dei dati personali incontra la PA" (tappa di Bari, 15 gennaio 2018)

Mappa del sito

Temi