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Concessionari di pubblici servizi

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Titolare, responsabile, incaricato > Casi particolari > Concessionaria di pubblici servizi

Qualora l´amministrazione intenda conservare una posizione "primaria" in ordine alle scelte sul trattamento dei dati demandato al concessionario di un pubblico servizio, è necessario precisare chi dovrà svolgere in concreto l´eventuale ruolo di "responsabile del trattamento". Di conseguenza, l´amministrazione concedente deve decidere se prevedere tale figura ed attribuirne la responsabilità, a seconda dei casi, alla struttura esterna cui è affidata l´attività in concessione, ad un dipendente di quest´ultima oppure ad un proprio ufficio o dipendente.

  • Garante 9 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 22 [doc. web n. 40365]


Il concessionario di un pubblico servizio che, in virtù delle clausole della convenzione che lo lega all´amministrazione, e per la natura stessa del compito che gli viene affidato, non assuma un ruolo effettivamente autonomo rispetto all´amministrazione o non acquisisca particolari poteri sulle operazioni conferitegli, ma agisca in funzione servente rispetto alle attribuzioni dell´amministrazione, può rivestire la qualità di responsabile del trattamento dei dati di cui viene in possesso a causa della sua attività, rimanendo all´amministrazione la titolarità di tale trattamento. Il concessionario può espletare i compiti affidatigli solo in riferimento a finalità e a dati strettamente collegati all´esecuzione della convenzione, secondo modalità coerenti con tale scopo e con il limite del divieto di divulgazione dei dati fuori dei casi espressamente previsti.

  • Garante 15 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 59 [doc. web n.  30859]


Non può essere considerato titolare del trattamento - e, come tale, non può essere destinatario di una richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 - il concessionario di un servizio di pubbliche affissioni che, ai sensi del d.lg. 15 novembre 1993, n. 507 (come modificato dal d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446), è tenuto soltanto a svolgere il servizio in favore del richiedente, senza essere obbligato ad esercitare alcun controllo sulla completezza ed esattezza dei dati riportati sui manifesti da affiggere.

  • Garante 29 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 46 [doc. web n.  30879]


Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ciascun soggetto pubblico può ricorrere a privati cui affidare determinate attività in concessione. In tale ipotesi, l´amministrazione deve precisare il ruolo assunto dai concessionari i quali, ai sensi della legge n. 675/1996, possono essere considerati, alternativamente, come collaboratori esterni del soggetto pubblico, qualora coadiuvino l´amministrazione trattando dati personali anche al di fuori della relativa struttura, ma nell´ambito di un´attività che ricade nella sfera di titolarità e di responsabilità dell´amministrazione stessa, oppure come figure soggettive del tutto distinte dall´amministrazione, che decidono autonomamente in ordine al trattamento delle informazioni e si assumono ogni relativa responsabilità. Nel primo caso, i concessionari costituiscono parte sostanziale della struttura pubblica - e agli stessi è quindi applicabile il particolare regime previsto per la pubblica amministrazione -, mentre, nel secondo, sono privati che devono operare in base alle regole dettate dalla legge per i soggetti privati e gli enti pubblici economici (principi affermati nell´ambito del parere reso all´Amministrazione finanziaria sullo schema di decreto ministeriale - previsto dall´art. 18 del d.lg. n 112/1999 - attinente all´esercizio della facoltà di accesso agli uffici pubblici da parte dei concessionari della riscossione).

  • Garante 16 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 19 [doc. web n.  42312]


In difetto di previsioni normative di rango legislativo o regolamentare imposte dagli artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, è illecito il trattamento dei dati personali effettuato da un concessionario per la riscossione dei tributi attraverso la comunicazione ai clienti di un professionista, debitore per tributi fiscali e previdenziali, di dati relativi alla sua posizione debitoria e la raccolta di informazioni volte a verificare l´esistenza di eventuali crediti professionali pignorabili, realizzata mediante l´invito ai medesimi clienti a rilasciare "dichiarazioni stragiudiziali" sull´eventuale esistenza di detti crediti. Non possono colmare l´assenza di dette previsioni normative disposizioni o istruzioni di natura amministrativa rilasciate dal Ministero dell´economia e delle finanze nell´esercizio dell´attività di vigilanza svolta dall´Agenzia delle entrate ai sensi del d.lg. n. 112/1999.

  • Garante 20 novembre 2002, [doc. web n. 1067162]


In difetto di previsioni normative di rango legislativo o regolamentare imposte dagli artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, è illecito il trattamento dei dati personali effettuato da un concessionario per la riscossione dei tributi attraverso la comunicazione ai clienti di un professionista, debitore per tributi fiscali e previdenziali, di dati relativi alla sua posizione debitoria e la raccolta di informazioni volte a verificare l´esistenza di eventuali crediti professionali pignorabili, realizzata mediante l´invito ai medesimi clienti a rilasciare "dichiarazioni stragiudiziali" sull´eventuale esistenza di detti crediti. Non possono colmare l´assenza di dette previsioni normative disposizioni o istruzioni di natura amministrativa rilasciate dal Ministero dell´economia e delle finanze nell´esercizio dell´attività di vigilanza svolta dall´Agenzia delle entrate ai sensi del d.lg. n. 112/1999.

  • Garante 20 novembre 2002, [doc. web n. 1067453]

 

Vedi anche
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