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Provvedimento del 12 marzo 2003 [1166726]

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[doc. web n. 1166726]

Provvedimento del 12 marzo 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Giuseppe Fasolis;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica, non sollecitato, avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano e la loro origine, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. L´interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale operazione fosse stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati fossero stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il 18 febbraio 2003 e della successiva richiesta di informazioni formulata il 4 marzo 2003 ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, il titolare del trattamento, con note anticipate via fax il 24 febbraio, il 3 e il 5 marzo 2003, ha sostenuto che:

  • il messaggio promozionale in questione era in realtà destinato ad un´altra società che aveva pubblicato un annuncio pubblicitario nell´ambito di un gruppo di discussione in tema di teatro, rispetto al quale il ricorrente aveva espresso con un suo messaggio una nota di commento;
  • l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente "è stato erroneamente prelevato dal gruppo di discussione" predetto (gli indirizzi di posta elettronica della società e del ricorrente erano infatti contenuti all´interno della stessa cartella);
  • i dati del ricorrente non sono stati inseriti in alcun database (…) e quindi non necessitano di cancellazione";
  • i dati del ricorrente, "non essendo stati inseriti in nessuna lista, non sono stati comunicati a nessun´altra persona né diffusi in alcun modo".


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi finalità differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

In ordine alle richieste del ricorrente, il titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro anche in considerazione della riconosciuta erroneità dell´invio del messaggio di posta elettronica in questione.

In relazione a tali riscontri, della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/98.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, e posto in misura pari a soli euro 40 a carico di Giuseppe Fasolis, stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 40, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico del predetto titolare, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 marzo 2003


IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli