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Provvedimento del 29 maggio 2003 [1132675]

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[doc. web n. 1132675]

Provvedimento del 29 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Tuttogratis Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale all´indirizzo e-mail "gabriellacrisafulli@tiscali.it", si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato.

A tale istanza il titolare del trattamento aveva fornito riscontro con una e-mail il 17 aprile 2003 dichiarando di aver "provveduto a rimuovere i (…) dati" personali dell´interessato dal proprio database.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, dichiarandosi insoddisfatto del riscontro, ha precisato di aver ricevuto un´ulteriore comunicazione e-mail promozionale non richiesta in data 15 aprile 2003 ed ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali in possesso di Tuttogratis S.p.A., nonché di porre a carico di quest´ultima le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 8 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con note inviate via fax il 15 ed il 20 maggio 2003, ha indicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e ha sostenuto:

  • di possedere l´indirizzo e-mail "gabriellacrisafulli@tiscalinet (…) a far data dal 25 settembre 2000";
  • che lo stesso "è stato fornito a Tuttogratis a seguito della registrazione sul suo sito unitamente ad altri dati personali (…)";
  • che "per tutti i dati forniti (…) è stato prestato il (…) consenso al trattamento (…)";
  • che "sulla base delle informazioni inserite al momento della predetta registrazione, l´indirizzo di posta elettronica (…)" contestato "risulta riferito ad un soggetto diverso" dal ricorrente, "soggetto che aveva prestato regolare consenso al trattamento dei propri dati";
  • "secondo le informazioni in possesso di Tuttogratis Italia S.p.A." il ricorrente non risulta essere titolare della casella di posta elettronica indicata;
  • che tale indirizzo e-mail presenterebbe infatti una singolarità in quanto "è utilizzata una user id costituita da un nome e cognome (Gabriella Crisafulli), ma l´account (…) sarebbe in realtà riferito ad un soggetto del tutto diverso (il sig. Francesco Re)";
  • di essere disponibile "ad aderire ad ogni eventuale richiesta di informazioni proveniente dal soggetto che ha effettuato la registrazione predetta";
  • di voler porre a carico dell´interessato le spese del procedimento.

Con note del 20, 23 e 24 maggio 2003 il ricorrente ha dichiarato di essere insoddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito le istanze proposte.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Con riferimento alla richiesta di opposizione all´ulteriore trattamento di dati personali il ricorso va dichiarato infondato.

In merito a tale richiesta infatti il titolare ha fornito un riscontro adeguato già in sede di risposta alle istanze proposte dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 del 199, dichiarando di aver rimosso dal proprio database i dati personali dello stesso. Tale dichiarazione del titolare del trattamento (della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") risulta peraltro posteriore alla ricezione da parte dell´interessato del secondo messaggio di posta elettronica non richiesto. Né risulta dalla documentazione in atti l´invio di ulteriori e-mail promozionali all´indirizzo di posta elettronica contestato, successivamente alla predetta dichiarazione del titolare medesimo.

In relazione alle ulteriori richieste va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito indicazioni precise sia in ordine agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, sia con riferimento all´origine dei dati personali del ricorrente.

In relazione alla contestata legittimità della titolarità dell´indirizzo di posta elettronica gabriellacrisafulli@tiscalinet.it questa Autorità si riserva di verificare la veridicità delle asserzioni delle parti tramite un procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, della legge n. 675/1996.

Sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso in ordine alla richiesta di opposizione al trattamento di dati personali nei termini di cui in motivazione;

b) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento alle restanti richieste;

c) compensate le spese fra le parti.


Roma, 29 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132675
Data
29/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso