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Provvedimento del 10 giugno 2003 [1132569]

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[doc. web n. 1132569]

Provvedimento del 10 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Re Francesco

nei confronti di

Albacom S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Con istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 l´interessato affermava di essere stato destinatario di messaggi di posta elettronica, a contenuto promozionale, non sollecitati. Detti messaggi invitavano "con linguaggio confidenziale (…) a leggere una cartolina" accedendo ad uno spazio web che, se visitato, conduceva "a far scaricare un dialer sul P.C. dell´utente internet (…) con conseguente notevole dispendio economico".

Poiché lo spazio web in questione (http://217.220.135.2/ecards.htm) era risultato appartenere alla rete di Albacom S.p.A., l´interessato chiedeva alla stessa (non essendo in grado di identificare il reale mittente) di confermare o meno la sua estraneità alle e-mail in questione. Nel caso di un suo qualsivoglia coinvolgimento, lo stesso chiedeva di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dell´incaricato del trattamento e l´origine dei dati, ivi compresa l´eventuale acquisizione da terzi, l´indirizzo IP e gli estremi dell´iscrizione di chi avesse richiesto in sua vece la registrazione dell´indirizzo al sito Albacom. Nell´ipotesi, per contro, di estraneità della Albacom S.p.A. l´interessato medesimo chiedeva di conoscere gli estremi identificativi del titolare dello spazio web in questione, ribadendo le altre richieste formulate.

Non avendo ricevuto riscontro all´istanza, l´interessato ha proposto ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

Nel rispondere all´invito ad aderire, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha sottolineato di non essere titolare del sito e di non svolgere alcuna attività di gestione dello stesso, né diretta, né indiretta. Albacom S.p.A ha, inoltre, chiarito che il sito in questione appartiene ad una società sua cliente, di cui ha fornito gli estremi identificativi nella risposta diretta al Garante, omettendoli, invece, in quella diretta all´interessato.

La resistente ha poi evidenziato di fornire alla citata cliente solo "il servizio di connettività alla rete internet", e di non dare quindi origine alla trasmissione di dati e alla selezione dei destinatari, e di non memorizzare, selezionare, né modificare le informazioni trasmesse. Albacom S.p.A. ha infine precisato di aver invitato la società cliente, titolare del sito web, a fornire chiarimenti sul comportamento denunciato che si palesa in contrasto sia con la Acceptable Use Policy dell´Albacom S.p.A., sia con le clausole sottoscritte nel contratto di fornitura del servizio.

Il ricorrente, con due successive memorie, ha ribadito la richiesta relativa agli estremi identificativi della citata società cliente del titolare del trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

La società resistente ha dichiarato di non essere titolare del sito web da cui sono, presumibilmente, partite le e-mail contestate.

Albacom S.p.A., risulta dagli atti aver semplicemente fornito ad un terzo, i cui estremi identificativi sono stati comunicati a questa Autorità, il servizio di connettività alla rete Internet.

Non può ritenersi dagli atti la responsabilità di Albacom S.p.A. in relazione alle richieste formulate dall´interessato.

Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in relazione a tutte le richieste.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.


Roma, 10 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132569
Data
10/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso