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Provvedimento del 5 giugno 2003 [1132365]

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[doc. web n. 1132365]

Provvedimento del 5 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Ina-Assitalia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro da parte di Ina-Assitalia S.p.A. ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale chiedeva di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano, di ottenerne comunicazione in forma intelligibile e conoscere le finalità del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 14 maggio 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, hanno risposto con due distinte note (anticipate via fax in data 29 maggio e nell´audizione del 3 giugno 2003), Assitalia S.p.a. e INA Vita S.p.a, indicando le finalità del trattamento effettuato e allegando copia della documentazione "dalla quale sono stati desunti i dati" personali relativi alla ricorrente.

Con nota pervenuta via fax il 4 giugno 2003, la ricorrente ha dichiarato di ritenersi insoddisfatta del riscontro, evidenziandone la tardività e contestando gli assunti di controparte incentrati sulla distinta personalità giuridica di Ina Vita S.p.A. e Assitalia S.p.A., con riguardo ai profili connessi all´esercizio dei diritti previsti dall´articolo 13, legge n. 675/1996; ha poi ribadito la richiesta relativa alle spese.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali della ricorrente.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Ina Vita S.p.A. e Assitalia S.p.A., seppur dopo la presentazione del ricorso, hanno fornito riscontro alle istanze fatte valere dalla ricorrente. In particolare Assitalia S.p.a ha dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996) di non trattare dati personali relativi alla ricorrente. Ina Vita S.p.A. ha poi indicato i dati trattati con riferimento a quelli contenuti nella documentazione, analiticamente evidenziata, riferita alla ricorrente e alla medesima comunicata in copia.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 100 a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 5 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132365
Data
05/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso