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Provvedimento del 5 giugno 2003 [1132343]

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[doc. web n. 1132343]

Provvedimento del 5 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Filippo Forni

nei confronti di

Terme di Vinadio s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro a due istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con le quali, nel contestare l´invio di alcuni messaggi di posta elettronica a contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, l´esistenza di dati che lo riguardano e l´origine degli stessi, la logica e la finalità del trattamento, la loro comunicazione in forma intellegibile nonché l´eventuale comunicazione a terzi e, infine, la cancellazione degli stessi dagli archivi della società.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con fax inviato in data 21 maggio 2003, ha chiesto la proroga dei termini ai sensi dell´art. 20 della legge 675/1996. Ad oggi la resistente non risulta aver fornito alcun riscontro.

Il ricorrente, con nota inviata via fax in data 27 maggio 2003, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata a mezzo raccomandata a/r, a cui ha fatto seguito solo un fax inviato per richiedere di una proroga di 15 giorni, il titolare del trattamento non ha fornito all´interessato ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ed entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento la resistente dovrà fornire idoneo riscontro alle richieste dell´interessato, come menzionate in premessa, provvedendo anche alla cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Terme di Vinadio s.r.l dovrà dare comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine.

Per quanto concerne le spese del procedimento, forfettariamente determinate nella misura di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, esse vanno poste integralmente a carico della resistente, che dovrà liquidarle direttamente a favore del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di aderire alle richieste del ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto integralmente a carico di Terme di Vinadio s.r.l., che dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 5 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132343
Data
05/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso