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Provvedimento del 21 maggio 2003 [1129139]

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[doc. web n. 1129139]

Provvedimento del 21 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Marketcall Italia s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ricevuto inidoneo riscontro ad un´istanza formulata nei confronti della Marketcall Italia s.r.l. ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi di posta elettronica a contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi dell´eventuale autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali al trattamento di dati personali, gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del responsabile e dell´incaricato del trattamento, l´origine dei dati personali che lo riguardano e dell´eventuale comunicazione a terzi dei dati stessi; con la medesima istanza il Re si opponeva altresì al trattamento dei dati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, ha chiesto anche la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano nonché di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 la resistente, ribadendo quanto già risposto all´interessato con nota successiva alla ricezione dell´istanza di cui all´art. 13:

a) ha precisato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

b) ha assicurato l´avvenuta cancellazione dell´unico dato del ricorrente detenuto, costituito dall´indirizzo e-mail;

c) ha affermato di avere reperito detto indirizzo su Internet.

Con successiva nota il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Devono essere dichiarate infondate le richieste di conoscere l´origine dei dati e gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento, nonché l´opposizione al trattamento stesso, cui la società ha compiutamente risposto già a seguito della ricezione dell´istanza di cui all´art. 13, assicurando anche la cancellazione del dato detenuto (con dichiarazione della cui veridicità, in quanto ribadita nel corso del procedimento, l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996).

Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande tese a conoscere gli estremi dell´eventuale autorizzazione al trattamento dei dati e dell´incaricato del trattamento, nonché l´eventuale comunicazione dei dati a terzi, trattandosi di richieste non proponibili ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, e sulla comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi, in quanto non contenuta nella menzionata istanza, ma formulata solo nel ricorso al Garante, in violazione dell´art. 29, comma 2, della legge.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondate le richieste di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, l´origine dei dati e l´opposizione al trattamento;

b) dichiara inammissibili, nei termini di cui in motivazione, le ulteriori richieste del ricorrente;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.


Roma, 21 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1129139
Data
21/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso