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Provvedimento del 21 maggio 2003 [1128999]

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[doc. web n. 1128999]

Provvedimento del 21 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Davide Santinoli

nei confronti di

Follow Me S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ricevuta dal titolare del trattamento il 13 febbraio 2003), con la quale, nel contestare il "ripetuto invio" di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento e precisando di aver ricevuto nel frattempo un´altra e-mail indesiderata il 17 aprile 2003 nonostante l´"assicurazione" fornita dal titolare del trattamento nella lettera di risposta all´istanza ex art. 13 "di aver proceduto all´immediata rimozione" dell´indirizzo di posta elettronica.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax in data 8 maggio 2003, ha fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e ha sostenuto che:

  • "i dati personali vengono raccolti attraverso siti internet", dei quali la resistente stessa è titolare, "che forniscono agli utenti la possibilità di usufruire di determinati servizi (…)", come per esempio "inviare cartoline augurali ad indirizzi e-mail inseriti dall´utente";
  • la "cartolina inviata al destinatario contiene l´informativa relativa al trattamento dei dati personali dello stesso";
  • dai propri archivi informatici "è emerso che l´indirizzo e-mail" del ricorrente "è stato inserito su segnalazione di (…) corecom.it che in data 22/11/2001 (…) ha inviato una mail augurale" dal proprio sito "www.buonnataleclic.com";
  • il nominativo dell´interessato, che doveva essere cancellato a seguito dell´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, non era "stato effettivamente rimosso per un errore casuale nella procedura";
  • l´indirizzo e-mail del ricorrente è stato ora cancellato dal proprio database.

Con nota fax del 13 maggio 2003 il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro ricevuto, ha contestato l´idoneità dell´informativa fornita dalla società resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica non è consentita per l´invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

Dalla documentazione in atti è emerso che il titolare del trattamento ha fornito un riscontro adeguato all´istanza formulata dal ricorrente volta a conoscere l´origine dei dati personali dell´interessato e ad opporsi al loro trattamento, con particolare riferimento all´indirizzo e-mail, dichiarando di aver provveduto a cancellare l´indirizzo medesimo dai propri archivi.

La resistente ha inoltre riscontrato la richiesta dell´interessato di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento fornendo gli estremi identificativi del responsabile medesimo.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al tipo di riscontro fornito dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128999
Data
21/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso