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Provvedimento del 21 maggio 2003 [1128979]

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[doc. web n. 1128979]

Provvedimento del 21 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Giovanni D´Agostino;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata nei confronti di Giovanni D´Agostino ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale, concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e di conoscerne l´origine, di conoscere la logica e le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile, la cancellazione dei dati e l´attestazione che l´operazione di cancellazione fosse stata portata a conoscenza dei terzi cui i dati fossero stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie domande, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il resistente ha risposto comunicando:

  • di detenere il solo indirizzo di posta elettronica del ricorrente, unitamente ai dati anagrafici contenuti nell´istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996;
  • di avere reperito l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente su Internet;
  • di essersi limitato a "girare" una e-mail che gli era pervenuta;
  • di non avere comunicato i dati a terzi;
  • di essere pronto ed eliminare i dati in questione "non appena l´Ill.mo Garante avrà dichiarato il non luogo a procedere del presente procedimento".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

A tale trattamento, in ragione delle specifiche modalità adottate, non si applica l´art. 3, comma 1, della medesima legge che esclude dall´ambito di applicazione della stessa "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini elusivamente personali".

Il meccanismo collegato alla e-mail in questione e al sistema "Mlm" sviluppa una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro ad un numero elevato di destinatari e che, pur partecipandovi anche persone fisiche, anziché imprese, non può essere qualificato nel caso concreto alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi del citato art. 3.

Le domande dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono quindi legittime.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. 501/1998, in ordine alle richieste di comunicazione dei dati detenuti e di conoscere l´origine dei medesimi, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento cui il resistente ha fornito un suffciente riscontro, e di comunicazione a terzi del provvedimento di cancellazione adottato, avendo il resistente affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996) di non avere comunicato o diffuso i dati ad altri soggetti.

Il ricorso deve, invece, essere accolto relativamente alla richiesta di cancellazione dei dati, cui non è stato ottemperato, essendosi il resistente limitato a riservarsi la "eliminazione" dei dati solo a seguito del provvedimento del Garante. Il resistente deve, quindi, provvedere a cancellare i dati in questione entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandone conferma entro la stessa data all´interessato e a questa Autorità.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 50 euro a carico di Giovanni D´Agostino, stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato sia pure tardivamente ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso relativamente alla richiesta di cancellazione dei dati stessi, ed ordina a Giovanni D´Agostino di adempiere alla stessa nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. 501/1998 sulle altre richieste;

c) ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto nella misura di euro 50, previa parziale compensazione della residua parte, a carico di Giovanni D´Agostino, che dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128979
Data
21/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso