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Provvedimento del 31 marzo 2003 [1128958]

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[doc. web n. 1128958]

Provvedimento del 31 marzo 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Nicola Pepe

nei confronti di

Omnia Network S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, che aveva ricevuto da Omnia Logistic s.r.l. un plico contenente due "sim card Wind, acquistate attraverso un servizio di teleselling (...) non (...) rispondenti alle caratteristiche pubblicizzate", non avendo ricevuto da tale società alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, ne ha proposta una identica a Omnia Network S.p.A. che "detiene il 51 per cento del capitale azionario di Omnia Logistic s.r.l.". Con tale istanza, il ricorrente ha chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l´origine, oltre alla logica, alle finalità e alle modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato. L´interessato ha chiesto altresì di ottenere la cancellazione dei medesimi dati da archivi e sistemi informativi e l´attestazione che l´avvenuta cancellazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati eventualmente comunicati.

In data 17 febbraio 2003 la resistente inviava una nota nella quale, oltre ad indicare analiticamente i dati personali dell´interessato, le finalità e le modalità di trattamento, ha dichiarato di avere ottenuto i dati da Com.net s.r.l., società che avrebbe raccolto l´ordine di acquisto delle due schede telefoniche prepagate e, contestualmente, avrebbe raccolto il consenso dell´interessato al trattamento di tali dati.

Ritenendo inidoneo il riscontro, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 con il quale ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento e sottolineando le proprie perplessità in ordine al "passaggio" dei dati personali che lo riguardano tra le società appartenenti ad uno stesso gruppo.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 6 marzo 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 19 marzo 2003, nel ribadire quanto già comunicato al ricorrente con la predetta nota del 17 febbraio 2003, ha dichiarato che:

  • i dati raccolti da Com.net s.r.l. sarebbero stati successivamente trasmessi a Omnia Logistic s.r.l. ("società di distribuzione dei prodotti") e a Omnia Network S.p.A. ("società che cura gli aspetti amministrativi");
  • la società avrebbe ottenuto l´autorizzazione all´utilizzo dei dati da Com.net s.r.l. che sarebbe, a parer suo, "il responsabile al trattamento dei dati";
  • i dati personali del ricorrente sarebbero attualmente detenuti con riferimento "agli ordini di acquisto e di vendita" dei prodotti (in relazione al cui acquisto il ricorrente ha già esercitato il diritto di recesso) e, come tali, non "possono essere cancellati perché facenti parte di un contratto vero e proprio".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso, che verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società che opera nel campo del commercio a distanza, non risulta fondato.

La società resistente aveva già risposto con la nota di riscontro all´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 alle richieste del ricorrente formulate con riferimento alla designazione del responsabile, individuato nella società Com.net. s.r.l., all´origine dei dati, alla loro comunicazione in forma intelligibile e alla finalità e modalità del trattamento.

Anche la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente va dichiarata infondata, dal momento che la società risulta conservare i dati personali del ricorrente in conformità agli obblighi di legge posti in materia di scritture contabili in relazione ad un contratto perfezionato a suo tempo dall´interessato medesimo.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996, l´Autorità si riserva di verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del complessivo trattamento dei dati personali dell´interessato nell´ambito di procedimenti di controllo avviati sulla vicenda a seguito di precedenti ricorsi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.


Roma, 31 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128958
Data
31/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso