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Provvedimento del 29 dicembre 2003[1085642]

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[doc. web. n. 1085642]

Provvedimento del 29 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Experian Information Services S.p.A. rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Experian Information Services S.p.A. ad un´istanza formulata in data 19 settembre 2003, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, unitamente ad una istanza non prevista da tale disposizione, aveva chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano (relativi ad un finanziamento rispetto al quale si erano verificati, ad avviso del ricorrente, "modesti ritardi" nei pagamenti, nonché ad una richiesta di mutuo non perfezionata), ovvero, in via subordinata, l´integrazione dei dati accessibili a terzi relativi ai menzionati ritardi.

Nel ricorso proposto a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze; ha chiesto altresì che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento e che il Garante condanni quest´ultimo al risarcimento del danno.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 novembre 2003, la società resistente, con nota depositata il 4 dicembre 2003, ha dichiarato che con riferimento ai dati relativi alla richiesta di mutuo immobiliare presentata dal ricorrente alla Abbey National Bank, essendo la stessa risultata ancora in fase istruttoria ed "avendo interpretato le affermazioni del ricorrente quale rinuncia" alla medesima, "ha provveduto alla rimozione spontanea di tali dati". In ordine ai dati relativi al finanziamento concesso da Bipielle Ducato S.p.A., pur sottolineando la legittimità dell´ulteriore conservazione dei dati relativi ai due ritardi nei pagamenti cui si riferivano le segnalazioni riportate nella propria banca dati -atteso il mancato decorso di un anno dalla loro regolarizzazione- ha comunque "ritenuto di procedere alla relativa rimozione di detti dati", avendo la stessa Bipielle Ducato S.p.A. dichiarato, con nota del 14.10.2003, che l´interessato "è titolare del contratto di finanziamento n 1333922 in corso senza rate arretrate". In conclusione, il titolare del trattamento, nel ribadire la correttezza del proprio comportamento (segnalando di avere peraltro disposto inizialmente la sospensione della visualizzazione delle posizioni in questione in attesa dei riscontri da parte degli enti segnalanti), ha chiesto di porre a carico di controparte le spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da una cd. "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza di alcuni dati personali del ricorrente presso la banca dati del titolare del trattamento.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi alla richiesta di mutuo immobiliare presentato alla Abbey National Bank, la resistente ha dichiarato di aver cancellato definitivamente la relativa posizione dalla propria banca dati. In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al finanziamento concesso da Bipielle Ducato S.p.A. -rapporto contrattuale che non ha peraltro ancora esaurito i suoi effetti-, il titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le segnalazioni di ritardo nei pagamenti. Anche in relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi del predetto art. 37-bis, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi del citato art. 20, comma 2.

Il ricorso è invece inammissibile per ciò che riguarda la richiesta di risarcimento del danno per la quale questa Autorità non è competente e che, qualora ne ricorrano i presupposti, può essere semmai proposta dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria.

Alla luce della documentata attivazione di misure da parte della resistente sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) dichiara integralmente compensate le spese fra le parti.

Roma, 29 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085642
Data
29/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso