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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1085424]

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[doc. web n. 1085424]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di Crif S.p.A. ad un´istanza, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano - relativi ad un rapporto di finanziamento ed a "richieste di prestito finalizzato e di carta di credito"-.

Con la medesima istanza l´interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati con attestazione dell´avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata.

Nel ricorso proposto a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 novembre 2003, la società resistente, con nota inviata via fax il 3 dicembre 2003, ha dichiarato che "ad oggi nella banca dati gestita dalla scrivente non vi sono segnalazioni sul nominativo del ricorrente".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da una cd. "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza di alcuni dati personali del ricorrente presso la banca dati del titolare del trattamento.

Quest´ultimo ha fornito nel corso del procedimento un riscontro idoneo alle richieste del ricorrente, comunicando di non detenere dati personali che lo riguardano.

In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085424
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso