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Provvedimento del 10 dicembre 2003 [1084814]

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[doc. web n. 1084814]

Provvedimento del 10 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Maria Di Massa rappresentata e difesa dall´avv. Claudia Matarazzo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Istituto Cortivo S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di materiale pubblicitario da parte di Istituto Cortivo S.p.A. relativo a corsi per operatori socio-assistenziali, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, la logica e le finalità perseguite. Con la medesima istanza l´interessata chiedeva altresì la cancellazione di tutti i propri dati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 23 ottobre 2003 a firma del responsabile del trattamento ha riscontrato le richieste della ricorrente, ha comunicato i dati personali ad essa riferiti ed ha indicato di averli acquisiti "dalla società Edipro di Treviso" (alla quale pure ha inviato per conoscenza tale nota), specificando di averli trattati per fini promozionali e dichiarando altresì di averli già cancellati.

Con ulteriore nota pervenuta il 5 novembre 2003, Edipro di F. Pilotto & C. s.a.s. ha affermato che i dati personali oggetto di trattamento proverrebbero a monte "da pubblici registri" e che gli stessi sono stati già cancellati anche dagli archivi di tale società; inoltre, ha fornito copia di una ricerca svolta nel sito www.paginebianche.it da cui si desumono i medesimi dati della ricorrente successivamente forniti a Istituto Cortivo S.p.A..

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad indirizzi forniti da società specializzate nella vendita di indirizzari.

Alle richieste formulate dall´interessata la resistente, seppure dopo la presentazione del ricorso, ha fornito sufficiente riscontro precisando anche l´origine dei dati, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, le finalità del trattamento e i dati relativi all´interessata, e dichiarando altresì di aver già provveduto alla loro cancellazione. Ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Con separata nota nell´ambito di un distinto procedimento questa Autorità provvederà a segnalare autonomamente alla resistente alcuni profili relativi all´informativa da fornire agli interessati.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 150 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Istituto Cortivo S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 10 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084814
Data
10/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso