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Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1084610]

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 [doc. web n. 1084610]

Provvedimento del 30 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Condominio di Via XY, in persona dell´amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall´avv. Paola Carloni presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

SK;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il Condominio di Via XY, in persona dell´amministratore pro-tempore, afferma che SK avrebbe installato una telecamera "dinanzi alla propria porta d´ingresso", senza la previa autorizzazione del condominio. Non avendo ricevuto riscontro alle richieste di rimuovere la telecamera, il condominio aveva proposto un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, accanto ad alcune richieste non rientranti tra gli specifici diritti previsti da tale disposizione, aveva chiesto "conferma dell´esistenza o meno di dati personali che riguardino le persone residenti nel Condominio, anche se non ancora registrati", opponendosi all´eventuale trattamento dei dati stessi, e chiedendo di conoscere finalità e modalità del trattamento.

In risposta a tale istanza, con nota a mezzo fax, SK aveva comunicato di aver installato, in realtà, "una finta telecamera che ha solo scopo deterrente nei confronti di eventuali malintenzionati" e che "non esistono dati registrati di nessun genere, e tanto meno trattati, che riguardino residenti del condominio proprio in virtù della natura inerte della telecamera".

Ritenuto tale riscontro insoddisfacente il condominio ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 con il quale ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 19 novembre 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, SK, con nota pervenuta il 10 dicembre 2003, nel ribadire "la natura inerte" della telecamera in questione ed affermando la legittimità del proprio comportamento, ha sostenuto di aver posizionato "sopra la porta di ingresso una telecamera finta acquistata presso la ditta "D-Mail srl" di Firenze, articolo n. 37818 (come da fotocopia allegata) a solo scopo deterrente per i malintenzionati".

Con memoria inviata via fax il 15 dicembre 2004 il condominio ha sostenuto che il documento prodotto dalla resistente, in assenza della fattura di acquisto del prodotto, non prova che la telecamera in questione corrisponda a quella commercializzata da D-Mail S.r.l. e che quindi sia una "finta" telecamera.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´installazione di una telecamera in uno stabile condominiale.

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dagli artt. 13 e 29 della legge n. 675/1996.

L´art. 13 comma 1, lett. c) n. 1 della predetta legge tutela il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell´esistenza o meno di dati personali che riguardano la persona istante, ma non anche di dati relativi ad un terzo. Il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che nell´esercizio di tale diritto l´interessato possa rilasciare per iscritto a persone fisiche ed associazioni delega o procura. A tale riguardo l´art. 17 del citato d.P.R. n. 501/1998 precisa che "la persona che agisce su incarico dell´interessato deve …esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme di legge".

Nel caso di specie gli eventuali dati personali oggetto di trattamento non sarebbero riferiti al condominio e si tratterebbe di dati relativi a singoli condomini o ad altre persone riprese dalla telecamera su cui verte il ricorso.

Nella documentazione in atti non vi è traccia della delega o procura che i condomini o eventuali altri interessati avrebbero rilasciato in riferimento all´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge ed alla successiva proposizione del ricorso. Risulta invece che l´amministratore abbia agito a tutela del diritto alla riservatezza dei condomini, nonché nell´interesse del condominio per ciò che attiene all´uso comune dei beni e alla contestata allocazione della telecamera. Peraltro, risulta sulla base dei riscontri forniti dalla resistente nel corso dell´istruttoria del procedimento (della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), che nel caso di specie non è stato effettuato un trattamento di dati personali.

La presente dichiarazione di inammissibilità non pregiudica il diritto dei condomini e del condominio ricorrente di far valere nelle competenti sedi i profili relativi alla tutela dei propri diritti anche in ordine alla tranquillità individuale e alla legittimità dell´installazione della telecamera all´interno di una zona ritenuta di proprietà comune senza la previa autorizzazione del condominio medesimo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 30 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084610
Data
30/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso