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Provvedimento del 29 dicembre 2003 [1084581]

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[doc. web n. 1084581]

Provvedimento del 29 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Gianni Cirelli

nei confronti di

Home Shopping Europe S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L´interessato, il quale aveva acquistato da Home Shopping Europe S.p.A. un prodotto denominato "turbocup", accortosi -dopo aver ricevuto il bene tramite corriere in data 27/2/2002 ed aver pagato il prezzo a mezzo contrassegno postale- che il prodotto risultava danneggiato, seguendo le istruzioni fornite dalla società aveva rispedito la confezione al mittente al fine di ricevere un assegno pari all´importo pagato, detratte le spese di spedizione (quindi, per un importo di euro 41,26). Non vedendosi recapitare nulla, dopo ripetute telefonate il 18/4/2002 la società gli aveva comunicato che l´assegno che attendeva era stato inviato il 10/4/2002 ed era quindi "prossimo al ricevimento".

Consultando il 22/04/2002 il proprio estratto conto bancario, l´interessato aveva però appreso che su un conto corrente intrattenuto con Banca Sella S.p.A., era stata accreditata, tramite bonifico bancario, la somma di euro 41,26. Pertanto, con nota del 24/4/2002 il Sig. Cirelli aveva chiesto alla società di chiarire le modalità di acquisizione delle coordinate bancarie utilizzate per effettuare il bonifico, posto che non le aveva indicate alla società.

Non avendo ottenuto riscontro, l´interessato aveva proposto nei confronti di Home Shopping Europe S.p.A. un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva ribadito la richiesta di conoscere la fonte di acquisizione delle coordinate bancarie in questione.

Con nota del 26/9/2003 la società aveva comunicato all´interessato di non essere "a conoscenza del modo in cui sia stato effettuato il bonifico bancario", non avendo richiesto le predette coordinate bancarie e non avendole acquisite in altro modo; aveva quindi richiesto la restituzione dell´assegno bancario ricevuto dal Sig. Cirelli.

Ritenendo tale riscontro insoddisfacente l´interessato ha proposto ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo la richiesta di conoscere l´origine dei dati.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13/11/2003, la società resistente, con nota inviata via fax in data 28/11/2003, ha ribadito di non essere a conoscenza delle coordinate bancarie del ricorrente e di non averle utilizzate per effettuare il bonifico.

La società ha anche sostenuto di aver richiesto alla propria banca (Banca Sella S.p.A.-agenzia di Piazza Poli in Roma) la sola e diversa procedura di emissione di un assegno di traenza in favore dell´interessato, a titolo di rimborso; ha quindi ipotizzato che la banca "abbia autonomamente ottenuto" le coordinate bancarie in questione, anche da archivi interni in cui l´interessato poteva risultare quale correntista della medesima banca, e che la banca stessa "abbia quindi ritenuto, contrariamente alle istruzioni (..) impartite, di effettuare il rimborso a mezzo bonifico bancario invece che, come (…) richiesto, con assegno di traenza".

La società resistente ha infine affermato di avere richiesto alla banca chiarimenti "circa le modalità attraverso le quali al Sig. Cirelli risulta" essere stato effettuato "un bonifico bancario invece dell´assegno di traenza richiesto".

Con nota pervenuta il 4 dicembre 2003 il ricorrente ha ribadito di avere anche ricevuto un assegno datato 19/4/2002, che non ha presentato all´incasso in quanto "in data antecedente al ricevimento del suddetto, il 18/4/2002 con valuta 08/04/2002", era stato già accreditato sul proprio conto corrente tramite il predetto bonifico, l´importo di 41,26 euro. Il ricorrente ha inoltre rilevato come, tra la documentazione allegata alla nota inviata dalla resistente il 28 novembre 2003, risulti in realtà allegata copia di un ordine di bonifico datato 8/4/2002, anziché della richiesta di assegno recapitato il 25/4/2002 e datato 19/4/2002.

Con nota inviata via fax il 22 dicembre 2003, in risposta ad una formale richiesta avanzata dall´Ufficio del Garante, Banca Sella S.p.A. ha comunicato che il ricorrente e la società resistente sono entrambi correntisti del proprio istituto. In particolare, con riferimento ai fatti oggetto di ricorso, la banca ha precisato che in data 16/4/2002 aveva ricevuto da altro istituto di credito un "messaggio di rete avente ad oggetto una disposizione di bonifico, di importo corrispondente a 41,26", con beneficiario il Sig. Gianni Cirelli ed ordinante la società Home Shopping Europe S.p.A. e che, fatta salva tale disposizione, non aveva ricevuto "ordini di pagamento a favore del Sig. Gianni Cirelli direttamente" dalla società resistente. In seguito, in data 19/4/2002 Banca Sella S.p.A. aveva ricevuto da Home Shopping Europe S.p.A. "richiesta di emissione di un assegno di traenza, di importo corrispondente a 41,26 euro, indicando quale beneficiario il Sig. Gianni Cirelli," assegno che era stato dalla banca emesso ed inviato all´interessato, pur non risultando allo stato presentato all´incasso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta volta a conoscere l´origine dei dati personali utilizzati per disporre un bonifico bancario in favore dell´interessato.

La richiesta del ricorrente di conoscere le modalità di acquisizione delle proprie coordinate bancarie è legittima, trattandosi di dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996. Tale richiesta non è stata pienamente soddisfatta ed il ricorso va accolto.

Il titolare del trattamento resistente, prima del ricorso e nel corso del procedimento, non ha riscontrato in modo idoneo la richiesta del ricorrente ed ha fornito anzi indicazioni contraddittorie in merito ai fatti.

La società resistente ha più volte affermato di non essere a conoscenza delle coordinate bancarie dell´interessato e di non averle in alcun modo utilizzate per il rimborso della somma dovuta allo stesso, essendosi limitata a richiedere a Banca Sella S.p.A. l´emissione di un assegno in traenza. Tale asserzione è smentita dai successivi accertamenti e questa Autorità si riserva di valutare la sussistenza degli estremi del reato di cui all´art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"). Dalla copia della disposizione di bonifico allegata alla nota inviata dalla resistente in data 28/11/2003, emerge che tali dati (in atti figura però il solo codice ABI della banca dell´interessato, senza il codice CAB ed il numero di conto corrente) sono stati in realtà utilizzati per il bonifico bancario in questione. Tale circostanza risulta confermata da Banca Sella S.p.A., la quale ha attestato di aver ricevuto, in data 16 aprile 2002, la disposizione di bonifico ordinata dalla società resistente tramite altro istituto di credito, e di aver accreditato la somma al Sig. Cirelli.

Home Shopping Europe S.p.A., entro il termine del 15 febbraio 2004, dovrà pertanto integrare il parziale riscontro già fornito, comunicando al ricorrente le modalità puntuali e veritieri di acquisizione delle coordinate bancarie, dando comunicazione anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso ed ordina alla società resistente di corrispondere alla richiesta dell´interessato di conoscere le modalità di acquisizione delle coordinate bancarie, entro il 15 febbraio 2004, dando comunicazione dell´adempimento, entro la stessa data, a questa Autorità.

Roma, 29 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084581
Data
29/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso