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Procedimento relativo ai ricorsi - L'interessato può chiedere di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento -13 novembre 2003 [1083489]

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[doc. web. n. 1083489]

Procedimento relativo ai ricorsi - L´interessato può chiedere di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento -13 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Italy s.n.c. di Giuseppe Farruggia & C.

nei confronti di

ConsultingWeb s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La società ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare il ripetuto invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati presso alcuni indirizzi di posta elettronica della società (inoltrati malgrado varie richieste di cancellazione), unitamente ad istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13, si era opposta al trattamento dei dati personali che la riguardano, chiedendo altresì di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali, ove designato, e l´origine dei dati.

In riscontro a tale istanza la società interessata aveva ricevuto da Consultingweb S.r.l. un riscontro con il quale tale società indicava il titolare del trattamento e dichiarava di aver trattato i dati in questione "esclusivamente per finalità di informazione commerciale e per l´invio di materiale informativo" e di averne, in ogni caso, disposto la cancellazione dal proprio database.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la società interessata, contestando il riscontro ottenuto (con lettera inviata non su carta intestata e priva di idonea sottoscrizione), ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto sia il risarcimento dei danni asseritamente subiti, sia di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con una nota datata 22 settembre 2003, dichiarando di non detenere "archivi di indirizzi e-mail se non la mailing list" dei propri clienti e di non conoscere la società ricorrente. La resistente ha affermato inoltre di non aver inviato all´interessata il riscontro che la stessa afferma essere pervenuto a seguito dell´istanza proposta ai sensi dell´art. 13, ed ha altresì chiesto il rimborso delle spese affrontate in relazione al procedimento in misura di 100 euro.

Con nota anticipata via fax il 6 ottobre 2003 la ricorrente ha dichiarato di non essere cliente della società resistente, e di aver ricevuto ulteriori messaggi di posta elettronica non sollecitati malgrado l´assicurazione di avvenuta cancellazione dei dati dal database della resistente.

Con nota del 3 novembre 2003 la società resistente ha sostenuto che la ricezione da parte della società ricorrente dei messaggi in questione sarebbe da imputarsi all´iscrizione della stessa alla mailing list di Consulting Web s.r.l. ed ha precisato che allo stato i dati della medesima ricorrente non sono presenti nelle proprie banche dati.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio illecito di corrispondenza ad alcuni indirizzi di posta elettronica senza che risulti acquisito dalla resistente il previo consenso della società interessata od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e all´art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185.

L´utilizzo degli indirizzi di posta elettronica della società interessata ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b)c), della legge n. 675/1996.

Le richieste della società interessata, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

Dalla documentazione in atti emerge che la società resistente ha fornito da ultimo un riscontro all´opposizione al trattamento dei dati formulata dalla società ricorrente, dichiarando in atti di non detenere dati della stessa nelle proprie banche dati e fornendo anche indicazioni in merito all´origine dei dati. In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato per questa parte non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento non ha fornito invece indicazione alcuna in ordine all´eventuale designazione del responsabile del trattamento di cui all´art. 8 della legge n. 675/1996. In ordine a tale richiesta il ricorso va pertanto accolto e la società resistente dovrà comunicare alla società ricorrente, entro il 31 dicembre 2003, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento. Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare del trattamento dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

Deve infine essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti non avendo in merito la legge attribuito competenze a questa Autorità.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento e ordina alla resistente di comunicare alla società interessata gli estremi identificativi del/i responsabile/i eventualmente designato/i entro il 31 dicembre 2003, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle rimanenti richieste;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni;

d) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di Consulting Web S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente.

Roma, 13 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli