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Provvedimento del 13 novembre 2003 [1083441]

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[doc. web. n. 1083441]

Provvedimento del 13 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

New Media edizioni didattiche di Greco Maria Rita;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, avente contenuto promozionale (prodotti di editoria scolastica), aveva chiesto al resistente di conoscere in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano e la loro origine, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento. L´interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota datata 23 settembre 2003, nel comunicare i propri estremi identificativi, ha sostenuto di:

  • non detenere alcun dato personale relativo al ricorrente;
  • non avere mai inviato messaggi e-mail all´indirizzo di posta elettronica del ricorrente;
  • non essere titolare dell´indirizzo e-mail da cui sarebbe stato inviato il messaggio contestato.

Il ricorrente, con fax inviato il 27 settembre 2003, ha indicato varie circostanze ed elementi esprimendo dubbi sulla genuinità del riscontro.

Con ulteriore nota datata 16 ottobre 2003, la resistente ha fornito alcune ulteriori indicazioni sulla propria attività, per escludere ancora una volta la propria responsabilità.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio illecito di corrispondenza promozionale ad un indirizzo di posta elettronica.

Nel corso del procedimento introdotto da un legittimo ricorso stante la precedente inerzia della resistente, quest´ultima ha, in una duplice circostanza, contestato la propria responsabilità ribadendo di essere estranea al fatto e di non aver mai trattato dati personali del ricorrente.

Anche in ragione degli elementi prodotti dalla resistente, non può ritenersi allo stato provata la responsabilità di quest´ultima e, alla luce delle dichiarazioni della resistente medesima, della cui veridicità l´autrice risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di New Media edizioni didattiche di Greco Maria Rita, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di New Media edizioni didattiche di Greco Maria Rita, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083441
Data
13/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso