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Provvedimento del 19 novembre 2003 [1083196]

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[doc. web. n. 1083196]

Provvedimento del 19 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Maria Di Massa rappresentata e difesa dall´avv. Claudia Matarazzo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

American Express Services Europe Limited;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, la quale aveva ricevuto da parte di American Express Services Europe Limited una comunicazione promozionale relativa ad una linea di credito, afferma di non avere ricevuto adeguato riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in data 8 settembre 2003 nei confronti della società, volta ad avere conferma dell´esistenza o meno di dati personali che la riguardano, ad ottenerne comunicazione in forma intelligibile, nonché a conoscere l´origine dei dati, la logica e la finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato. Con la medesima istanza l´interessata aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati che la riguardano.

In risposta a tale istanza la citata società aveva fornito riscontro con nota del 18 settembre 2003, confermando di non detenere nei propri archivi informatici e cartacei alcun dato personale "con riferimento ai dettagli identificativi" indicati dalla ricorrente e fornendo alcune informazioni in merito all´origine dei dati e all´identità del designato responsabile del trattamento.

Tale riscontro non è stato ritenuto esaustivo dall´interessata la quale, con ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre le spese del procedimento a carico della società titolare del trattamento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 9 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha dato riscontro con nota anticipata via fax in data 23 ottobre 2003 con la quale, nel fornire gli estremi identificativi completi del responsabile del trattamento designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675, ha quindi dichiarato:

  • che i dati personali relativi alla ricorrente e corrispondenti a nome, cognome e indirizzo le erano stati forniti da Addressvitt S.r.l. (di cui nella nota medesima vengono indicati gli estremi identificativi) e sono stati trattati esclusivamente ai fini dell´invio della comunicazione promozionale in questione;
  • di aver ricevuto conferma dalla citata società che tali dati "provengono (…) da pubblici registri e sono stati raccolti in conformità alla Legge 675/96";
  • per conoscere l´ulteriore fonte dei dati, la finalità e la logica del trattamento, nonché per ottenerne la cancellazione, la ricorrente "dovrà (…) rivolgersi direttamente alla Addressvitt in qualità di titolare autonomo di trattamento ai sensi di legge";
  • che nei propri archivi, non sono ad oggi presenti dati personali relativi alla ricorrente;
  • di aver aggiornato i propri sistemi al fine di evitare che il nominativo dell´interessata, all´indirizzo riportato, venga utilizzato "in qualsiasi campagna pubblicitaria, promozione o ricerca di mercato (…) effettuata" in futuro dalla resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità di marketing diretto.

Nel corso del procedimento, il titolare del trattamento ha completato il parziale riscontro già fornito alle richieste della ricorrente formulate ai sensi dell´art. 13, sostenendo di non detenere, allo stato, dati personali dello stessa e di aver adottato idonee misure per inibirne l´eventuale ulteriore utilizzo a fini di marketing diretto. La società ha inoltre precisato l´origine dei dati, che sarebbero stati forniti da altra società di cui ha indicato gli estremi identificativi; ha comunicato altresì gli estremi identificativi completi del responsabile del trattamento.

Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 100 a carico di American Express Services Europe Limited, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, prima e dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui 25,82 euro per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di American Express Services Europe Limited, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083196
Data
19/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso