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Provvedimento del 13 novembre 2003 [1083095]

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  [doc. web. n. 1083095]

Provvedimento del 13 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dai sigg.ri Damiana Caputo, Grazia, Giuseppe, Angelo e Raffaella Delcuratolo rappresentati e difesi dall´avv. Ruggiero Catapano presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

ASSIBA-Società di Assicurazioni S.p.A.;

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

I ricorrenti sostengono di non aver ricevuto idoneo riscontro a varie istanze formulate (in modo peraltro generico e senza specifico riferimento all´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996) nei confronti di ASSIBA-Società di Assicurazioni S.p.A. e di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con le quali avevano chiesto di accedere, in qualità di eredi, ad alcuni dati personali riferiti ai defunti sigg.ri Michele Caputo e Angela Maria Gorgoglione, con riferimento alla "tipologia dei rapporti intrattenuti, l´ammontare degli stessi, nonché gli eventuali beneficiari dei suddetti rapporti oltre che la data di accensione e di estinzione" dei medesimi (istanza ad ASSIBA del 20 febbraio 2003), nonché di conoscere le informazioni relative "alla natura, consistenza e attuale stato degli investimenti finanziari" attivati a nome e beneficio della predetta sig.a Gorgoglione (istanza a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 2 aprile 2003).

A tali istanze, ASSIBA-Società di Assicurazioni S.p.A aveva risposto con due note fornendo gli estremi della polizza intestata alla sig.a Angela Maria Gorgoglione, omettendo di indicare il relativo beneficiario e dichiarando poi che il "sig. Michele Caputo non risulta essere o essere stato intestatario di alcuna polizza". Analogamente, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. aveva indicato la tipologia del rapporto negoziale intrattenuto con la sig.a Gorgoglione e aveva sostenuto che alla data del decesso del sig. Michele Caputo "non risultavano in essere rapporti intestati al de cuius".

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 i ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico dei titolari del trattamento le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998:

  • ASSIBA-Società di Assicurazioni S.p.A., con nota inviata via fax il 25 settembre 2003, ha fornito alcune informazioni sulla polizza a suo tempo stipulata dalla sig.a Gorgoglione, precisando che il sig. Michele Caputo non risulta aver mai stipulato alcuna polizza con la società e dichiarando, altresì, di aver volontariamente omesso i dati personali del beneficiario designato e liquidato "per ragioni di privacy", conformemente a quanto avvenuto in un caso analogo esaminato dal Garante il 31 marzo 2003;
  • Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con nota fax del 29 settembre 2003, ha precisato la tipologia dei rapporti relativi ai defunti in questione ed ha messo a disposizione, presso la filiale di Barletta Agenzia di Città n. 1, tutta la documentazione relativa, indicando le modalità per i necessari contatti.

Con note pervenute il 16 ed il 29 ottobre 2003, i ricorrenti hanno ribadito le proprie posizioni insistendo per l´accoglimento del ricorso nei confronti di ASSIBA-Società di Assicurazioni S.p.A., ritenendo insufficiente il riscontro di tale titolare.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso a dati personali trattati da una banca e da una società di assicurazione in riferimento a due coniugi deceduti, formulata dai ricorrenti in qualità di eredi.

Ai sensi dell´art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, i diritti di cui al comma 1 del medesimo articolo, tra cui il diritto di accesso, se "riferiti ai dati personali concernenti persone decedute", possono essere esercitati da "chiunque vi abbia interesse".

In base a tale specifica disposizione, gli eredi hanno titolo, nella loro qualità ed in relazione ai profili successori, ad accedere ai dati personali delle persone decedute.

I titolari del trattamento resistenti, successivamente alla presentazione del ricorso, hanno completato i riscontri già forniti, comunicando le informazioni personali richieste relativamente ai rapporti negoziali intestati ad ambedue i deceduti.

Va dichiarato quindi non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il ricorso è invece parzialmente infondato per ciò che attiene alla richiesta formulata nei confronti di ASSIBA- Società di Assicurazioni S.p.A., nella parte in cui essa è volta a conoscere il nominativo della persona designata come beneficiario della polizza intestata alla defunta sig.a Gorgoglione.

I diritti di cui al citato art. 13 non riguardano infatti dati personali riferiti a terzi (quali, nel caso di specie, il beneficiario della polizza), la cui conoscibilità, nel caso di specie, non è tuttavia espressamente preclusa da specifiche disposizioni come quelle sul c.d. segreto bancario e può essere invocata nella competente sede giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico di ciascuno dei titolari resistenti un quinto dell´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, previa parziale compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste volte ad accedere ai dati personali dei coniugi defunti formulate nei confronti di entrambi i ricorrenti;

b) infondato il ricorso per la restante parte riguardante l´istanza di conoscere il nominativo della persona designata come beneficiario della polizza, proposta nei soli confronti di ASSIBA;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che, previa parziale compensazione per giusti motivi, è posto in misura pari ad un quinto (euro 50) a carico di ASSIBA-Società di Assicurazioni S.p.A. ed un altro quinto (euro 50) a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che dovranno liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 13 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083095
Data
13/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso