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Provvedimento del 24 luglio 2003 [1081394]

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[doc. web. n. 1081394]

Provvedimento del 24 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta con la quale, oltre ad alcune istanze non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996 (tra cui quella rivolta a Telecom Italia Mobile S.p.A. per intestargli la carta telefonica prepagata di cui lo stesso ha dichiarato di essere "legittimo possessore ed utilizzatore", e che risulterebbe intestata ad altra persona, con conseguente suo pregiudizio per l´accesso a servizi), aveva chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano, le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la richiesta di accesso ai dati ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento, formulando anche nuove richieste relative all´origine dei dati, alle modalità di trattamento e all´asserito uso dei dati personali per fini diversi da quelli originariamente "accordati" alla resistente.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 11 luglio 2003, comunicando i dati relativi al responsabile del trattamento designato, nonché le finalità del trattamento, e dichiarando che:

  • l´utenza telefonica mobile cui fa riferimento il ricorrente è "scaduta dal 27 marzo 2003", non essendo stata ricaricata la relativa scheda prepagata entro i tempi previsti, ed è pertanto inattiva;
  • tale utenza risultava comunque effettivamente intestata a persona diversa;
  • nonostante l´interessato abbia dichiarato di avere compilato presso un "centro Tim l´apposito modulo per variare l´anagrafica", non risulta "pervenuta a TIM alcuna richiesta di variazione anagrafica durante il periodo in cui la carta era attiva";
  • dal momento che l´utenza in questione non risulta "più attiva in rete ed essendo impossibile riattivarla, non si può intervenire modificando l´anagrafica del cliente".

Con fax del 14 luglio il ricorrente ha dichiarato di non aver ancora ricevuto riscontro dalla resistente e ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di telefonia in relazione ad un´utenza telefonica mobile di cui il ricorrente sarebbe stato reale utilizzatore.

Il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali relativi all´interessato, che deve ritenersi formulata in termini generali, anche in riferimento ad altre possibili utenze. Il titolare del trattamento non ha fornito indicazione alcuna in ordine ai dati personali che lo riguardano eventualmente detenuti. Tale riscontro è infatti dovuto, a seguito della presentazione di un´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, anche se negativo. Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà pertanto comunicare al ricorrente tali dati entro il 10 ottobre 2003, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

Deve essere dichiarato poi non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste relative alle finalità del trattamento ed agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento designati, avendo la società resistente fornito idoneo riscontro a tali richieste.

Il ricorso va invece dichiarato inammissibile in ordine alle richieste di conoscere l´origine dei dati, oppure concernenti l´uso dei dati per fini diversi da quelli ritenuti prefissati, trattandosi di richieste non previamente formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 ed avanzate direttamente solo con il ricorso.

Quest´ultimo è parimenti inammissibile per ciò che concerne la richiesta volta ad ottenere l´intestazione dell´utenza telefonica mobile in passato utilizzata dal ricorrente, non rientrando tale richiesta, per il modo con cui essa è formulata, tra quelle esercitabili dall´odierno ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996. Dalla documentazione in atti risulta peraltro che l´utenza mobile in questione, durante il periodo nel quale era "attiva", era intestata ad altra persona.

In riferimento alle modalità di trattamento dei dati personali del ricorrente da parte del rivenditore presso il quale la scheda in questione è stata acquistata, questa Autorità effettuerà distinti accertamenti con autonomo procedimento avviato ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Telecom Italia Mobile S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dalla resistente dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali che lo riguardano e ordina alla resistente di adempiere a tale richiesta entro il 10 ottobre 2003, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste relative alle finalità, al titolare e al responsabile del trattamento;

c) dichiara inammissibile il ricorso per ciò che concerne le altre richieste indicate in motivazione;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di Telecom Italia Mobile S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081394
Data
24/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso