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Provvedimento del 16 luglio 2003 [1080559]

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[doc. web n. 1080559]

Provvedimento del 16 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Gianvito Pavone

nei confronti di

Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza con la quale, oltre ad alcune istanze non giustificate in base all´art. 13 della legge n. 675/1996 (tra cui quella rivolta a Telecom Italia Mobile S.p.A. per intestargli la carta telefonica prepagata di cui lo stesso ha dichiarato di essere "effettivo possessore ed utilizzatore", e che risulterebbe intestata ad altra persona, con suo conseguente pregiudizio per l´accesso ai servizi), aveva chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano, le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la richiesta di accesso ai dati ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento, formulando anche nuove richieste relative all´origine dei dati e all´asserito uso dei dati personali per fini diversi da quelli originariamente "accordati" alla resistente.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 7 luglio 2003, precisando di aver già inviato una prima nota di riscontro al ricorrente il 16 giugno 2003, ed ha comunicato:

  • che l´utenza telefonica mobile cui fa riferimento il ricorrente risulta effettivamente intestata a persona diversa;
  • che, pertanto, per poter soddisfare la richiesta dell´interessato, lo stesso avrebbe dovuto inoltrare un´apposita dichiarazione di possesso relativa all´utenza telefonica in questione (e a tal fine la società ha inviato per posta al ricorrente il modulo necessario);
  • che, nonostante le richieste che l´interessato sostiene di avere inoltrato per il tramite di un "centro Tim" , non è stata rinvenuta "presso i settori competenti" della società la dichiarazione richiesta; la società non è pertanto in grado di valutare perché la richiesta non sia andata precedentemente a buon fine.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di telefonia in relazione ad un´utenza telefonica mobile di cui il ricorrente sarebbe reale utilizzatore.

Il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali relativi all´interessato. Il titolare del trattamento, pur illustrando le modalità attraverso cui lo stesso può ottenere l´intestazione dell´utenza telefonica mobile utilizzata, non ha fornito indicazione alcuna in ordine ai dati che lo riguardano eventualmente detenuti. Tale riscontro è infatti dovuto, a seguito di un´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, anche se negativo. Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà pertanto comunicare al ricorrente tali dati entro il 10 agosto 2003, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

Deve essere dichiarato poi non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste relative alle finalità del trattamento ed agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento designati, avendo la società resistente fornito idoneo riscontro a tali richieste.

Il ricorso va invece dichiarato inammissibile in ordine alle richieste di conoscere l´origine dei dati, oppure concernenti l´uso dei dati per fini diversi da quelli ritenuti prefissati, trattandosi di richieste non previamente formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 ed avanzate direttamente solo con il ricorso. Quest´ultimo è parimenti inammissibile per ciò che concerne la richiesta volta ad ottenere l´intestazione dell´utenza telefonica mobile utilizzata dal ricorrente, non rientrando tale richiesta, per il modo con cui essa è formulata, tra quelle esercitabili dall´odierno ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996. Dalla documentazione in atti risulta che l´utenza telefonica mobile in questione è tuttora intestata ad altra persona. Nei riguardi dei dati personali relativi a tale soggetto il ricorrente non è allo stato legittimato ad esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 pur potendo ottenere in altra sede, previa dimostrazione dell´esclusivo possesso, l´intestazione della carta.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Telecom Italia Mobile S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dalla resistente sia prima che dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali che lo riguardano e ordina alla resistente di adempiere a tale richiesta entro il 10 agosto 2003, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste relative alle finalità, al titolare e al responsabile del trattamento;

c) dichiara inammissibile il ricorso per ciò che concerne le altre richieste indicate in motivazione;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di Telecom Italia Mobile S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080559
Data
16/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso