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Provvedimento del 9 luglio 2003 [1080522]

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[doc. web n. 1080522]

Provvedimento del 9 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´avv. XY

nei confronti di

dott. Riccardo Lionello Lala;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, che ha svolto incarichi professionali per conto di Fiat Avio S.p.A. e di altre società del relativo gruppo, ha riscontrato che, in un procedimento per risarcimento danni instaurato dinanzi al Tribunale civile di Roma nei confronti della medesima società e del dott. Riccardo Lionello Lala (responsabile del relativo ufficio legale), questi ultimi, costituendosi in giudizio, hanno prodotto una lettera "riservata" che lo stesso aveva inviato in data 8 maggio 2001 a due legali del gruppo Fiat in ordine all´attività svolta dallo stesso a favore di Fiat Avio S.p.A. Ritenendo l´esibizione di tale lettera contraria alla legge n. 675/1996 l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 di quest´ultima, chiedendo al Garante "di avviare le indagini del caso al fine di sanzionare la condotta antigiuridica serbata dai responsabili".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile.

Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può prospettare qualunque violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all´art. 13 della legge. Il ricorso al Garante può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dal medesimo art. 13, comma 1), avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui al menzionato art. 29 deve quindi avanzare le proprie richieste, con esclusivo riferimento ai diritti riconosciuti dal citato art. 13, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione. La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Il ricorso in esame è inammissibile essendo lo stesso sprovvisto di copia di un atto validamente qualificabile come previo esercizio dei diritti di cui all´art. 13 nei confronti della persona individuata come titolare del trattamento.

Con nota in data 24 giugno 2003 questa Autorità aveva invitato l´interessato a regolarizzare il ricorso per quanto riguarda la chiara indicazione del provvedimento richiesto e il versamento dei diritti di segreteria, nonché per ciò che attiene alla necessaria documentazione della richiesta precedentemente avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

In risposta l´interessato, dichiarando di ritenere "praticamente inutile" l´istanza ex art. 13, alla luce del "contenuto sostanziale del ricorso", ha sostenuto che l´onere relativo alla presentazione dell´istanza preventiva dovrebbe, nel caso di specie, ritenersi assolto, poiché il ricorso in questione, relativo ad una lettera asseritamente riservata, era stato notificato al resistente già in data 4 dicembre 2002, ovvero "6 mesi prima" della sua presentazione a questa Autorità, "senza che controparte abbia provveduto a rinunciare alla dannosa produzione" della lettera in questione.

Il ricorrente ha poi presentato in data 26 giugno 2003 copia di una istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 avanzata lo stesso 26 giugno 2003 nei confronti del dott. Riccardo Lionello Lala (tenuto a fornirvi riscontro), con la quale, tra l´altro, chiedeva di conoscere "altri dati o documenti" che lo riguardano e invitava il resistente a "recarsi presso il tribunale per ritirare la lettera cennata".

In proposito va rilevato che non può considerarsi valido esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 la sola notifica pura e semplice del ricorso al domicilio del soggetto indicato come titolare del trattamento, avvenuta il 4 dicembre 2002. Tale ricorso, che è stato peraltro presentato a questa Autorità il 9 giugno 2003, è indirizzato esclusivamente al Garante e non reca richieste specificamente formulate nei confronti del resistente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 che potessero indurre quest´ultimo a ritenere doveroso un previo riscontro in base a tale disposizione.

In merito alla proposizione della nuova istanza contestualmente alla regolarizzazione del ricorso, va poi considerato che l´interessato non ha fornito alcuna prova del pregiudizio imminente e irreparabile che legittimerebbe la proposizione immediata del ricorso senza attendere almeno cinque giorni dalla presentazione della predetta istanza.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 9 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080522
Data
09/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso