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Provvedimento del 23 aprile 2003 [1079192]

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[doc. web n. 1079192]

Provvedimento del 23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Comune di KH;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente ha presentato il 9 ottobre 2002 una nota al Comune di KH, di cui è dipendente, lamentando una violazione da parte del medesimo ente delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, derivante dall´inserimento di alcuni dati personali che la riguardano, da lei ritenuti sensibili, in una determinazione del responsabile del servizio segreteria del comune con la quale veniva assunto un impegno di spesa per l´acquisto di due monitor per p.c.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata contesta la menzione, in un atto agevolmente conoscibile, della segnalazione del medico del lavoro che faceva riferimento ad un "maggior comfort visivo e minor disagio oculare e disturbi extraoculari" che sarebbero derivati alla ricorrente e ad un altro dipendente dall´utilizzo dei due nuovi monitor Lcd.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 28 marzo 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con note anticipate via fax in data 7 e 9 aprile 2003, sostenendo:

  • che la lettera inoltrata dalla ricorrente in data 9 ottobre 2002 "era formulata in modo tale da portare a vagliare esclusivamente il rispetto o meno della normativa sulla privacy";
  • che nel riscontro comunque fornito a tale lettera, le "veniva formulata l´opportunità, per una maggiore garanzia della privacy, di richiedere la collocazione del documento tra gli atti riservati onde evitare la visione o consultazione del documento da parte di terzi senza una preventiva autorizzazione";
  • di "aver trattato unicamente i dati personali strettamente necessari per dare compiuta motivazione al proprio atto di determinazione (...) partendo dal presupposto che i dati riportati nel documento (...) non erano da ritenersi sensibili";
  • che tali dati sono "stati trattati come pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti", attesa anche "la natura interna dell´atto, non soggetto tra l´altro a pubblicazione".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della medesima legge.

Il procedimento previsto da tale articolo ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può prospettare qualunque violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all´art. 13 della legge, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante. Il ricorso al Garante può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve avanzare le proprie richieste, con esclusivo riferimento ai diritti riconosciuti dal citato art. 13, nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione e riformulare le medesime istanze a questa Autorità.

Nel caso di specie, con la lettera inviata il 9 ottobre 2002, l´interessata si era limitata a chiedere se erano stati rispettati i diritti riconosciuti dalla normativa in materia ed a chiedere quali provvedimenti il resistente intendesse adottare "per sanare l´abuso commesso". Ciò senza alcun riferimento, anche indiretto, all´esercizio di una delle posizioni giuridiche tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996.

Soltanto posteriormente al ricorso, con nota del 12 marzo 2003, la ricorrente ha manifestato più specificamente un´opposizione per motivi legittimi ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996, che riteneva -erroneamente- insita già nel generico interpello del 9 ottobre 2002.

L´inammissibilità dell´odierno ricorso non preclude la tutela dei diritti dell´interessata, avendo peraltro provveduto questa Autorità a segnalare al comune, con separato atto, aspetti relativi al contestato trattamento dei dati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079192
Data
23/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso