g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 24 aprile 2003 [1075418]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 1075418]

Provvedimento del 24 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Intereuropa s.n.c. di Stefano Oreto e Anselmo Sebastiani;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (e relativo al sito internet webaffiliati.org "il quale (...) rimanda al sito internet www.vendisubito.it" intestato alla società Intereuropa s.n.c.), si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

L´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, è stato inviato sia a mezzo posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r all´indirizzo risultante dalla documentazione in atti quale sede legale della società resistente. Tali comunicazioni sono state restituite al mittente con l´asserita indicazione "sconosciuto al portiere". In data 14 aprile 2003 l´Ufficio del Garante ha incaricato il Comando nucleo speciale ispettivo funzione pubblica della Guardia di finanza di provvedere alla notificazione alla resistente degli atti in questione.

In data 17 aprile e nel corso di un´audizione in data 18 aprile 2003, il sig. Stefano Oreto ha dichiarato:

  • di non aver mai personalmente trattato i dati relativi al ricorrente;
  • di avere costituito con il sig. Anselmo Sebastiani la società Intereuropa s.n.c. nel 1991 esclusivamente "allo scopo di richiedere un finanziamento per la realizzazione di un film" e di aver successivamente interrotto i contatti con l´altro socio, di ignorare che la società continuava ad operare e che, "pur non avendo intenzione di operare in alcun modo sul mercato, tale società non è mai stata sciolta".

In data 23 aprile 2003, il sig. Anselmo Sebastiani ha inviato via fax (proveniente da un non meglio identificato recapito di Milano) una nota nella quale a nome della società ha dichiarato che i dati personali del ricorrente non sono detenuti e di non avere alcun contatto con il sito internet webaffiliati.org cui faceva riferimento la e-mail contestata.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine all´opposizione al trattamento e alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali del ricorrente.

I due responsabili della società resistente hanno infatti dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di non detenere dati personali relativi all´interessato. Tale riscontro è pervenuto dopo la presentazione del ricorso (che faceva seguito ad un´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 regolarmente inoltrata alla sede legale della società che risulta tuttora attiva).

Il ricorso va invece accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. La società resistente dovrà comunicare all´interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

Con separato provvedimento dell´Ufficio sarà peraltro instaurato un autonomo procedimento per contestare la mancanza, nel sito internet www.vendisubito.it, intestato alla resistente, di un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di Intereuropa s.n.c., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento e ordina alla resistente di comunicare all´interessato gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato entro il termine indicato in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi delle spese medesime, a carico di Intereuropa s.n.c., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075418
Data
24/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso