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Provvedimento del 30 aprile 2003 [1075270]

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[doc. web n. 1075270]

Provvedimento del 30 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Bipielle Ducato S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ottenuto riscontro da Bipielle Ducato S.p.A. a due istanze proposte, il 19 febbraio e il 6 marzo 2003, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto alla società conferma dell´esistenza dei dati che lo riguardano, di ottenere la comunicazione del relativo contenuto e della loro origine, nonché la cancellazione.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 aprile 2003, la società resistente, con fax del 16 aprile 2003, nel comunicare i dati personali relativi al ricorrente detenuti in riferimento al finanziamento concesso, ha dichiarato:

  • che non sussisterebbero allo stato i presupposti per richiedere la cancellazione della posizione contestata per la quale sono stati registrati "ritardi nei rimborsi mensili" e che risulta "interamente pagata in data 11/12/2002"; 
  • che "al momento della ricezione del (...) ricorso, (...) la società stava verificando la sussistenza o meno dei presupposti per poter provvedere alla cancellazione della posizione indicata" e che la stessa avrebbe provveduto "a breve" ad informare il ricorrente della decisione adottata.

Con nota inviata via fax il 24 aprile 2003 il ricorrente ha segnalato il lungo tempo trascorso prima di ottenere riscontro alle proprie istanze ed ha manifestato perplessità sulla liceità della segnalazione effettuata alle "centrali rischi".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da una finanziaria, con particolare riferimento alla comunicazione ad alcune "centrali rischi" private dei dati personali dell´interessato relativi ad un finanziamento per il quale si erano verificati ritardi nei pagamenti.

Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali detenuti dalla società resistente e l´origine dei medesimi, avendo il titolare del trattamento, dopo la presentazione del ricorso, fornito un adeguato riscontro in proposito.

Il ricorso è invece infondato per la parte relativa alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente relativi al finanziamento estinto completamente, senza debiti residui o pendenze, soltanto nel dicembre 2002.

La permanenza dei dati personali in questione negli archivi delle "centrali rischi" cui gli stessi sono stati comunicati non risulta allo stato eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati erano stati raccolti o successivamente trattati, in relazione ad una operazione di finanziamento per la quale si sono effettivamente verificati ritardi nei pagamenti (art. 9, comma 1, lett. d)). Ciò anche in riferimento ai principi relativi a tali trattamenti richiamati da questa Autorità con il provvedimento generale del 31 luglio 2002, le cui motivazioni si intendono qui richiamate quale parte integrante della presente decisione e che verrà trasmesso in copia unitamente alla decisione medesima.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dal titolare del trattamento alle istanze dell´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle restanti richieste;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto a carico di Bipielle Ducato S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075270
Data
30/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso