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Provvedimento del 28 marzo 2003 [1068304]

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[doc. web n. 1068304]

Provvedimento del 28 marzo 2003

Qualora il resistente, a seguito dell´invito del Garante ad aderire, fornisca adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, il procedimento dev´essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Arte Fiore s.n.c.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo e tempestivo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, avente contenuto promozionale, aveva chiesto ad Arte Fiore s.n.c. di conoscere in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano e la loro origine, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile del trattamento. L´interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 marzo 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota del 14 marzo 2003, ha ribadito quanto già comunicato al ricorrente (con raccomandata a/r inviata in data 5 febbraio 2003), dichiarando di non detenere alcun dato personale che lo riguarda e precisando che l´invio della comunicazione indesiderata sarebbe avvenuto per "mero errore materiale nella digitazione, senza alcun inserimento del suo indirizzo di posta elettronica in alcuna lista". La resistente (che ha altresì precisato nell´intestazione i propri elementi identificativi scusandosi per il "disturbo" comunque arrecato e considerando che l´"avere inviato in ritardo" la raccomandata di riscontro all´istanza proposta dal ricorrente avrebbe "determinato la proposizione del ricorso al Garante"), ha allegato al riscontro 100 euro "a titolo di ristoro" per le spese sostenute dal ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e all´art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185.

La resistente che, nel riscontrare l´istanza formulata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, aveva già dichiarato di non detenere alcun dato personale dello stesso nei propri archivi, imputando ad un mero errore materiale l´invio della comunicazione indesiderata all´indirizzo di posta elettronica del ricorrente medesimo, ha ribadito tale dichiarazione anche nel corso del procedimento. Alla luce di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), nonché dei riscontri forniti in ordine alle altre richieste formulate dal ricorrente, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, alla luce del riscontro fornito dalla resistente durante il procedimento, sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle rimanenti richieste;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 28 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068304
Data
28/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso