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Provvedimento del 26 marzo 2003 [1068296]

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[doc. web n. 1068296]

Provvedimento del 26 marzo 2003

Nel novero delle richieste che, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, possono essere formulate nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento non rientra quella diretta a conoscere gli estremi identificativi di coloro ai quali i dati dell´interessato sono stati comunicati. In tal caso, il ricorso è inammissibile.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Angelo Palazzolo

nei confronti di

FCE Bank Plc;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale aveva ottenuto da FCE Bank Plc un finanziamento che si sarebbe estinto da oltre un anno, afferma di non aver ricevuto riscontro, ad una istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro cancellazione, nonché di conoscere gli estremi identificativi "delle eventuali società di tutela del credito" cui tali dati erano stati comunicati e di attivarsi altresì per l´immediata cancellazione dei dati dagli archivi delle medesime, essendo venuti meno gli scopi per un ulteriore trattamento dei dati stessi.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, nei confronti del soggetto identificato dal ricorrente come titolare del trattamento, la società resistente (cui tale invito è stato inoltrato con raccomandata A.R. che risulta pervenuta il 5/3/03) non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Per quanto attiene alla richiesta dell´interessato di conoscere gli estremi identificativi delle società cui i dati personali che lo riguardano sono stati eventualmente comunicati, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675, infatti, il ricorso al Garante può essere proposto solo in relazione al mancato o inidoneo riscontro da parte del titolare del trattamento ad una previa istanza avanzata in riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675, tra i quali non rientra la predetta richiesta.

Per quanto attiene alle ulteriori richieste dell´interessato, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione in atti è emerso infatti che il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro a tali richieste.

FCE Bank Plc dovrà pertanto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, riscontrare tutte le richieste dell´interessato formulate in riferimento ai diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675, dando conferma a questa Autorità entro la stessa data di tale adempimento.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso, per ciò che concerne la richiesta di conoscere gli estremi identificativi delle società cui i dati personali dell´interessato sono stati eventualmente comunicati;

b) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, per quanto concerne le ulteriori richieste dell´interessato e ordina a FCE Bank Plc di corrispondere a tali richieste, entro il termine di cui in motivazione, dandone comunicazione anche a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di FCE Bank Plc , la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068296
Data
26/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso