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Provvedimento del 26 marzo 2003 [1068288]

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[doc. web n. 1068288]

Provvedimento del 26 marzo 2003

Qualora il titolare del trattamento fornisca integrale riscontro alle richieste dell´interessato, il procedimento dev´essere definito con declaratoria di non doversi provvedere (nel caso in oggetto, un istituto di credito, a seguito dell´invito del Garante ad aderire, ha aggiornato i dati relativi ai ricorrenti, già terzi datori d´ipoteca, ha richiesto la cancellazione di un pignoramento immobiliare e ha documentato l´attuale cancellazione dei dati dei predetti dalla "centrale rischi" della Banca d´Italia e da una "centrale rischi" privata).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY e ZY, rappresentati e difesi dall´avv. Giovanni Fatuzzo presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

San Paolo IMI S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

I ricorrenti -che nel 1990 avevano assunto la qualità di terzi datori di ipoteca per un mutuo concesso da San Paolo IMI S.p.A. e che avevano successivamente venduto i beni immobili posti a garanzia del mutuo ai mutuatari stessi- affermano di non aver ricevuto un riscontro idoneo ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale avevano chiesto a San Paolo IMI S.p.A. la cancellazione dei dati personali che li riguardano dalla Centrale rischi della Banca d´Italia alla quale tali informazioni erano state comunicate in seguito ad un atto di precetto e ad una successiva azione esecutiva avviata nei loro confronti dall´istituto di credito per mancato pagamento dei ratei del mutuo nonostante la vendita perfezionata e trascritta dei beni in questione.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, i ricorrenti hanno ribadito la propria richiesta di cancellazione, lamentando l´inesattezza del riscontro fornito dalla resistente che avrebbe attribuito la segnalazione "ad altra e diversa pratica" dei ricorrenti "normalmente adempiuta" per la quale, a loro avviso, non si sarebbe invece "proceduto ad alcuna segnalazione in Centrale rischi".

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 febbraio 2003, San Paolo IMI S.p.A., con nota fax del 7 marzo 2003, ha comunicato di:

  • aver notificato l´atto formale di precetto e di aver avviato il conseguente pignoramento immobiliare nei confronti dei ricorrenti dal momento che "l´atto di vendita relativo ai beni immobili (...) concessi a garanzia del mutuo fondiario di cui a contratto (...) del 15 maggio 1990 non risulta essere stato portato a conoscenza della (...) banca";
  • di aver pertanto provveduto, non appena "venuti a conoscenza della vendita dell´immobile cauzionale, a richiedere la cancellazione del pignoramento immobiliare" a carico dei ricorrenti "e di avere contestualmente aggiornato i (...) dati personali" relativi ai ricorrenti;
  • che le segnalazioni nella Centrale rischi della Banca d´Italia si riferiscono ad un altro contratto di mutuo fondiario edilizio ed hanno avuto origine "dal mancato pagamento di rate del mutuo stesso";
  • che ad oggi, comunque, la posizione "non risulta più censita (...) a seguito di pagamenti parziali (...) e all´accordo per la definizione transattiva dell´arretrato" intervenuto con la medesima banca resistente.

I ricorrenti con nota pervenuta via fax il 13 marzo 2003 hanno preso atto dell´avvenuta cancellazione dei dati dalla Centrale rischi in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di alcuni dati personali degli interessati che sarebbero stati comunicati da un istituto di credito alla Centrale rischi della Banca d´Italia.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha provveduto ad aggiornare i dati personali relativi ai ricorrenti, ha richiesto la cancellazione del pignoramento immobiliare a loro carico ed ha fornito idonea documentazione attestante che la posizione relativa ai ricorrenti non risulta attualmente più censita né nella Centrale rischi della Banca d´Italia, né nella "centrale rischi" di importo contenuto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione.

Roma, 26 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068288
Data
26/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso