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Provvedimento del 21 marzo 2003 [1068255]

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[cod. web n. 1068255]

Provvedimento del 21 marzo 2003

La sola disponibilià manifestata dal titolare del trattamento a riscontrare le richieste dell´interessato, non seguita dall´effettivo adempimento, comporta l´accoglimento del ricorso presentato al Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Giotto De Filippi

nei confronti di

Omnigate s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (relativa a prodotti software e siti web), si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscerne l´origine unitamente agli estremi del "responsabile legale" del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società titolare del trattamento ha risposto con note in data 4, 6 e 17 marzo 2003, dichiarando di non aver designato alcun responsabile del trattamento dei dati e sostenendo che:

  • l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente "potrebbe essere stato registrato sul sito web di Omnigate s.r.l. anche per errore" e che lo stesso è stato "sicuramente rimosso dall´archivio di Omnigate s.r.l. qualora" l´interessato "ne abbia fatto richiesta" secondo le modalità indicate dal messaggio medesimo;
  • "qualora non vi sia stata una sua richiesta in tal senso, Omnigate s.r.l. procederà immediatamente alla rimozione" dell´indirizzo di posta elettronica in questione non appena l´interessato lo avrà comunicato dal momento che la società allo stato non ne avrebbe conoscenza, non essendo lo stesso indicato né nell´istanza proposta ex art. 13 né nel ricorso;
  • la comunicazione inviata è riservata "ai clienti acquisiti ed abituali e che preventivamente hanno richiesto la registrazione del proprio indirizzo e-mail presso il sito dell´azienda" e che ciò confermerebbe che si sia trattato di un "semplice errore";
  • sul ricorso dovrebbe essere dichiarato non luogo a provvedere dal momento che l´interessato non avrebbe indicato l´indirizzo di posta elettronica presso cui avrebbe ricevuto il messaggio contestato e non avrebbe prodotto "l´header della e-mail", ovvero il "documento attestante l´avvenuto invio e i dati identificativi del soggetto inviante e di quello ricevente".

Con note inviate in data 7 e 12 marzo 2003, il ricorrente, nell´indicare il predetto indirizzo di posta elettronica, ha contestato il riscontro ottenuto asserendo di non essersi mai "registrato sul sito" della società.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato specificamente formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime.

Per quanto riguarda la richiesta di conoscere l´origine dei dati personali del ricorrente e l´opposizione al trattamento degli stessi va rilevato che la società resistente non ha fornito idonei elementi per comprovare che la raccolta e la successiva utilizzazione dei dati relativi al ricorrente sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate. In riferimento a quanto dedotto dalla società, va poi rilevato che il ricorrente ha attestato nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver ricevuto la comunicazione contestata all´indirizzo di posta elettronica in atti e di non essersi mai registrato sul sito Internet della resistente.

Per questa parte il ricorso va quindi accolto, essendosi il titolare del trattamento limitato ad ipotizzare l´origine dell´indirizzo e-mail in questione e non essendosi, alla data odierna, ancora concretizzata la disponibilità dallo stesso manifestata a cancellare i dati personali relativi all´interessato.

La società resistente dovrà pertanto astenersi con effetto immediato, a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento, dal trattare illecitamente i dati personali del ricorrente in contrasto con le norme sopraindicate e dovrà in particolare cancellarli in qualunque forma essi siano conservati. Di tale adempimento la parte resistente dovrà dare comunicazione all´interessato ed a questa Autorità entro il 30 aprile 2003, specificando nel contempo l´origine dei dati trattati.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 80 euro a carico di Omnigate s.r.l. , stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati e all´opposizione al trattamento degli stessi e, ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, ordina alla resistente di corrispondere alle richieste dell´interessato nei termini e nei modi di cui in motivazione;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 80 euro, previa compensazione del spese, a carico di Omnigate s.r.l., il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068255
Data
21/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso