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Provvedimento del 21 marzo 2003 [1068233]

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[doc. web n. 1068233]

Provvedimento del 21 marzo 2003

La persona titolare di un´utenza telefonica mobile - attivata con carta Sim - della quale non sia più la reale utilizzatrice può ottenere la cancellazione, con riferimento a detta utenza, dei suoi dati personali, non essendo più necessaria la loro conservazione in relazione agli scopi per i quali erano stati raccolti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paola De Nicola

nei confronti di

Vodafone Omnitel N.V.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, titolare di un´utenza telefonica mobile attivata da Vodafone Omnitel N.V. nel 1998 ma della quale non è più da tempo "reale utilizzatrice", afferma di non aver ricevuto riscontro dalla società ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, la comunicazione del loro contenuto e della relativa origine, nonché la loro cancellazione in relazione alla citata utenza telefonica.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito la propria istanza di cancellazione e, con nota del 12 marzo 2003, ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 4 marzo 2003 e nel corso dell´audizione del 10 marzo 2003, precisando che:

  • l´utenza telefonica mobile cui fa riferimento la ricorrente "risulta, dal 26.3.1999, intestata ad una terza persona reale utilizzatore della stessa Carta Sim" e che pertanto la società ha provveduto da ultimo (15 gennaio 2003) alla cancellazione dell´"anagrafica" della ricorrente con riferimento alla medesima Sim;
  • che i dati relativi all´interessata sono ora presenti ad altro titolo negli archivi della società in quanto la ricorrente risulta intestataria di un´altra Sim e che gli stessi, pertanto, "continueranno ad essere trattati per renderle il servizio richiesto";
  • di aver provveduto da ultimo ad inibire anche l´invio di comunicazioni commerciali alla ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di telefonia in relazione ad un´utenza telefonica mobile di cui la ricorrente era originariamente titolare, ma della quale non è più reale utilizzatrice.

In ordine al ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Pur non avendo fornito tempestivo riscontro all´istanza ex art. 13 prima della presentazione del ricorso, la società resistente ha -dopo il ricorso medesimo- fornito indicazioni in ordine al contenuto dei dati detenuti e, indirettamente, alla loro origine. Ha poi assicurato (con dichiarazione del cui contenuto l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati personali della ricorrente con riferimento alla "Sim card" di cui la stessa non è più titolare, non essendo ulteriormente necessaria la conservazione di tali dati in relazione agli scopi per i quali gli stessi erano stati raccolti.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Vodafone Omnitel N.V. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 21 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068233
Data
21/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso