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Provvedimento del 19 marzo 2003 [1068192]

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[doc. web n. 1068192]

Provvedimento del 19 marzo 2003

Qualora l´interessato non dimostri l´avvenuta effettuazione, da parte del resistente, di un trattamento delle informazioni che lo riguardano, il ricorso dev´essere respinto.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino

nei confronti di

MediaGeS di Elso Merlo;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata il 27 gennaio 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica a scopo promozionale non sollecitato, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di averne comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere origine, logica e finalità del trattamento.

Nel fornire riscontro a tale istanza MediaGeS di Elso Merlo aveva dichiarato di non essere titolare dell´indirizzo di posta elettronica da cui sarebbe stata inviata la e-mail contestata e che nessun dato personale relativo all´interessato era presente nei propri database; ha fornito anche alcune indicazioni sulla gestione dei propri siti web e dei propri sistemi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato, facendo riferimento ad un successivo scambio di note intercorso con la società resistente (allegato alla documentazione) dal quale risultavano -a suo avviso- alcune contraddizioni, ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con note inviate via fax in data 26 febbraio e 4 marzo 2003, ha ribadito quanto già sostenuto in risposta all´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, dichiarando di non detenere alcun dato personale relativo all´interessato e che nessuna e-mail sarebbe stata inviata dalla resistente all´indirizzo dell´interessato (appreso soltanto a seguito dell´invio da parte dello stesso della prima citata istanza ai sensi dell´art. 13). La resistente ha altresì dichiarato di conoscere gli estremi identificativi della persona che "con mezzi suoi e in violazione anche del (...) regolamento" adottato dalla resistente medesima ha inviato la e-mail contestata, ma di non ritenere di poterli comunicare all´interessato trattandosi di dati riferiti ad un terzo conosciuti in quanto relativi ad un proprio ex iscritto.

Con note pervenute in data 6 e 10 marzo 2003, l´interessato ha ribadito le proprie perplessità in merito ai riscontri ricevuti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza asseritamente non richiesta ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

In relazione alle richieste di accesso e di conoscenza dell´origine dei dati, della logica e delle finalità del trattamento deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito indirettamente riscontro, sia pure tardivamente.

Dalla documentazione in atti non emergono elementi tali da ritenere pienamente comprovato che la resistente abbia effettuato un trattamento di dati personali relativi al ricorrente. In risposta all´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 la resistente ha dichiarato di non essere in possesso di dati personali relativi al ricorrente e di non essere titolare dell´indirizzo di posta elettronica da cui risulta essere stata spedita la comunicazione e-mail contestata. Tale dichiarazione, della cui veridicità il resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), è stata ribadita nel corso del procedimento.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 e con autonomo provvedimento l´Autorità ha già instaurato un distinto procedimento per verificare la denunciata illiceità dei trattamenti di dati posti in essere con lo "username" massicriss.

Atteso l´esito del procedimento sussistono giusti motivi per disporre l´integrale compensazione tra le parti delle spese.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 19 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068192
Data
19/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso