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Provvedimento del 12 marzo 2003 [1068171]

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[doc. web. n. 1068171]

Provvedimento del 12 marzo 2003

È inammissibile il ricorso con cui il lavoratore lamenti l´asserita violazione, da parte del datore di lavoro, di obblighi di custodia di documenti o di altri effetti personali: tale doglianza, infatti, non rientra tra le richieste esercitabili ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Guido Ammaturo

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Telecom Italia S.p.A., ha proposto un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della citata società per avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano ed ottenerne la comunicazione in forma intelligibile relativamente al periodo intercorrente tra il 1990 e il 2002.

Il titolare del trattamento ha fornito riscontro all´istanza proposta dall´interessato, precisando di detenere i dati "strettamente inerenti" alla gestione del rapporto di lavoro in essere ed allegando i suddetti dati "presenti nel sistema informativo aziendale".

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, pur prendendo atto della risposta inoltrata da Telecom Italia S.p.A., ha sostenuto l´impossibilità di verificare l´esattezza dei dati personali comunicatigli dalla società resistente, lamentando l´avvenuta dispersione di numerosi "documenti personali e di lavoro (...) riguardanti venticinque anni di attività", che lo stesso aveva lasciato -durante un periodo trascorso in Cassa integrazione guadagni straordinaria- in un armadio chiuso a chiave posto in una stanza della sede presso cui prestava servizio.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con nota depositata il 26 febbraio 2003, con la quale ha eccepito l´inammissibilità del ricorso proposto deducendo che lo stesso, "pur presentato in connessione con l´istanza del 2/1/2003, investe circostanze assolutamente diverse". La resistente ha ritenuto inoltre infondate nel merito le richieste del ricorrente, rilevando che i documenti personali e di lavoro di cui quest´ultimo lamenta la dispersione "non identificano in alcun modo i dati personali oggetto" della legge n. 675/1996 e che pertanto "l´accertamento relativo al loro eventuale smarrimento o alla loro sottrazione, nonché quello che riguarda l´opportunità per il dipendente di conservarli nel posto di lavoro" sarebbe estraneo alla competenza di questa Autorità. La società resistente ha altresì chiesto di porre a carico del ricorrente le spese sostenute per il procedimento.

Il ricorrente, con nota pervenuta via fax in data 4 marzo 2003, ha ribadito di non essere in grado di verificare l´esattezza del riscontro ottenuto a causa della dispersione dei propri documenti avvenuta "non per (...) negligenza" propria, "ma in virtù di comportamenti attivi e non meramente omissivi di personale aziendale o di addetti di imprese appaltatrici incaricate di effettuare i traslochi interni".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato dal datore di lavoro, con particolare riferimento alla conservazione di documenti e atti contenenti dati personali di un dipendente.

Il ricorso non è ammissibile.

Come più volte rilevato da questa Autorità, il ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 può essere proposto solo in relazione al mancato o inidoneo riscontro da parte del titolare del trattamento ad una previa istanza allo stesso avanzata con esclusivo riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996.

Nel caso di specie, il titolare del trattamento aveva fornito un adeguato riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano già a seguito della proposizione dell´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e prima della presentazione del ricorso.

Nell´atto di ricorso medesimo, il ricorrente non ha tra l´altro contestato la completezza del riscontro ottenuto, lamentando piuttosto l´asserita violazione di obblighi di custodia di documenti ed altri effetti personali da parte del titolare del trattamento.

Tale doglianza non rientra tuttavia tra le richieste esercitabili ai sensi del citato art. 13 della legge n. 675/1996. Con lo strumento del ricorso ex art. 29 -come più volte rilevato da questa Autorità- non può infatti essere portata all´attenzione del Garante qualsiasi violazione della legge sulla protezione dei dati personali (come può avvenire invece attraverso le segnalazioni e i reclami di cui all´art. 31 della medesima legge).

Resta impregiudicato il diritto del ricorrente di far valere i propri diritti, anche di fronte alla competente autorità giudiziaria, per profili diversi dalla protezione dei dati personali, specie con riferimento agli asseriti obblighi di custodia di documenti e altri beni da parte della resistente.

In ragione della particolarità della vicenda sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068171
Data
12/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso