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Provvedimento del 9 gennaio 2003 [1067809]

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[doc. web n. 1067809]

Provvedimento del 9 gennaio 2003

La conoscibilità di indirizzi di posta elettronica in siti web liberamente accessibili non autorizza l´utilizzazione di detti indirizzi per finalità diverse da quelle in relazione ai quali gli stessi sono stati pubblicati.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Elena Lodrini

nei confronti di

Omnigate s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza con la quale, nel formulare richieste, alcune delle quali previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, aveva contestato l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (relativa a prodotti software e siti web), opponendosi, altresì, al trattamento dei dati che la riguardano e chiedendo di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito tali richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 dicembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha sostenuto che:

  • l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente "potrebbe provenire da elenchi e/o da siti web che lo hanno reso pubblico, ovvero potrebbe essere stato registrato sul sito web di Omnigate s.r.l. anche per errore di altro utente (…)";
  • tale ipotesi non sarebbe "remota alla luce dell´indirizzo di posta elettronica elen-lo@libero.it la cui erronea digitazione e successiva registrazione può essere avvenuta (…) da parte di altri utenti del portale (…) libero.it (…) intenti a richiede la registrazione della propria casella di posta elettronica presso il sito web di Omnigate";
  • la casella di posta elettronica dell´interessato "in ogni caso, veniva immediatamente rimossa dall´archivio di Omnigate s.r.l. in ottemperanza alle richieste (…)" formulate dal ricorrente;
  • "nessuna e-mail è stata più inviata" all´indirizzo di posta elettronica dell´interessato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessata che nell´ambito dell´istanza menzionata in premessa sono state formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime.

Il ricorso deve essere accolto con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati. La resistente dovrà comunicare all´interessato, entro il 10 marzo 2003, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

Per quanto riguarda invece la richiesta di opposizione al trattamento dei dati va rilevato che la società resistente non ha fornito alcun idoneo elemento per comprovare che la raccolta e la successiva utilizzazione dei dati relativi alla ricorrente sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa.

In riferimento a quanto dedotto dalla società, va poi rilevato che la disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

In relazione all´opposizione al trattamento va peraltro dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento cancellato l´indirizzo di posta elettronica dell´interessato dal proprio archivio.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), per giusti motivi legati al contenuto del parziale riscontro fornito prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e ordina al titolare del trattamento di comunicare gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati, entro il 10 marzo 2003, dando comunicazione a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento all´opposizione al trattamento dei dati;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà a carico di Omnigate s.r.l, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli