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Provvedimento del 13 novembre 2003 [1054705]

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[doc web n. 1054705

Provvedimento del 13 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giovanni Di Ruggiero

nei confronti di

TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente, intestatario di un´utenza telefonica mobile, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A, con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi sms indesiderati a contenuto promozionale ricevuti anche in ore notturne sulla propria utenza, aveva chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi, in forma intelligibile, e della loro origine, nonché di conoscere finalità e modalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. Con la predetta istanza l´interessato si era altresì opposto al trattamento dei dati personali per fini promozionali e commerciali.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 17 ottobre 2003, ha indicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ha fornito alcune indicazioni su finalità e modalità del trattamento ed ha dichiarato anche di aver interrotto l´invio di messaggi non sollecitati aventi contenuto promozionale e commerciale sull´utenza telefonica mobile dell´interessato.

Con nota pervenuta il 21 ottobre 2003, il ricorrente, nel sostenere di aver ricevuto sulla propria utenza ulteriori sms aventi contenuto promozionale/commerciale anche in epoca successiva alla presentazione del ricorso (relativi al vantaggio che poteva derivare da una tempestiva ricarica della scheda telefonica), ha insistito per l´accoglimento delle proprie istanze.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di messaggi sms aventi finalità promozionali ad un´utenza telefonica da parte di una società di telefonia mobile.

Il ricorso deve essere accolto con riferimento alla richiesta dell´interessato di conoscere in modo intelligibile i dati personali che lo riguardano, la loro origine e le finalità del trattamento. In ordine a tali richieste il titolare del trattamento non ha fornito, infatti, un riscontro. Pertanto, TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà integrare i riscontri già forniti mettendo a disposizione dell´interessato tutti i dati personali che lo riguardano e precisando la loro origine, entro la data del 29 febbraio 2004.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle altre richieste.

La società resistente ha fornito all´interessato idonei elementi in ordine agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, fornendo indicazioni anche in merito alle modalità del trattamento effettuato.

Con riferimento all´opposizione al trattamento, va analogamente dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la resistente affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver interrotto l´utilizzo dell´utenza mobile intestata all´interessato per fini promozionali e/o commerciali e di aver sospeso il trattamento dei dati a tale fine.

L´Autorità verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento i presupposti per l´eventuale applicazione di sanzioni amministrative e per l´adozione di altri provvedimenti, in relazione all´ipotizzata assenza del consenso e dell´informativa all´interessato, in violazione dei principi affermati dal Garante nel provvedimento di carattere generale del 10 giugno 2003 in tema di sms promozionali, pubblicato sul sito Internet www.garanteprivacy.it.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere in modo intelligibile tutti i dati personali che lo riguardano detenuti da TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A., nonché la loro origine e le finalità del relativo trattamento, ed ordina al predetto titolare del trattamento di corrispondere a tali richieste nel termine di cui in motivazione, dando conferma entro la medesima data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle altre richieste;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 13 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1054705
Data
13/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso