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Lavoro e previdenza sociale - Accesso ai dati detenuti dal datore di lavoro - 29 ottobre 2003 [1053781]

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[doc web n. 1053781]

Lavoro e previdenza sociale - Accesso ai dati detenuti dal datore di lavoro - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Paolo Mascagna

nei confronti di

Italgas S.p.A. - Società italiana per il gas per azioni, rappresentata e difesa dall´avv. Carlo Boursier Niutta presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente, dipendente di Italgas S.p.A. - Società italiana per il gas per azioni, afferma di non avere ricevuto idoneo riscontro a varie istanze formulate richiamando la legge n. 675/1996 (da ultimo con note del 2 e 17 luglio 2003) con le quali lamentava di essere stato informato delle mansioni da svolgere in relazione al proprio profilo professionale solo attraverso una inidonea "lettura flash" delle stesse da parte del responsabile della struttura di appartenenza, malgrado esistesse un documento "ufficiale" aziendale che lo riguardava. Aveva pertanto chiesto la comunicazione "in forma scritta ed ufficiale" di dati relativi ai compiti e alle mansioni di pertinenza in relazione al profilo professionale, nonché di altri "dati, notizie e quant´altro (…)" di propria "pertinenza".

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire a tali richieste, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con note del 25 e del 30 settembre 2003, con le quali ha fornito l´elenco delle attività previste per la figura di "esperto mercato primario" ed ha dichiarato di aver già comunicato al ricorrente, in data 31 luglio 2003, "le attività indicativamente previste per la posizione di "esperto mercato primario"". In tale comunicazione e con le predette note, ha sostenuto altresì che:

  • le attività poc´anzi menzionate "sono indicative e quindi non esaustive di tutti i compiti che possono essere attribuiti al lavoratore (…)";
  • le medesime attività e le mansioni riferite alla posizione di "esperto mercato primario" sono contenute in un documento aziendale definito "job description";
  • la "job description" "non contiene (…) dati personali relativi" al ricorrente ovvero non è "un documento nominativo o personale relativo al singolo dipendente" cui l´interessato "avrebbe diritto ad accedere"; si tratta, infatti, di un documento elaborato dall´azienda avente carattere generale, che "risponde a specifiche esigenze organizzative aziendali (…)" e che «contiene "la sintetica e non esaustiva indicazione delle varie attività che, in astratto, i lavoratori che appartengono alla figura professionale di "esperto mercato primario" possono essere di volta in volta chiamati ad espletare nell´ambito» di Italgas S.p.A.;
  • il predetto documento consente al responsabile di ciascuna struttura di individuare i compiti da "affidare ai propri collaboratori in ragione di una serie di variabili quali la natura e le dimensioni della struttura, le (…) necessità operative della stessa, la quantità del lavoro, le attitudini del lavoratore (…)".

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di accesso a "dati, notizie e quant´altro (…)" di propria "pertinenza", nelle predette note di riscontro il titolare del trattamento ha dichiarato anche che l´interessato "ha già in precedenza avuto accesso a tutti i suoi dati personali in possesso dell´azienda".

Nell´audizione svoltasi in data 2 ottobre 2003, sia il titolare del trattamento, sia il ricorrente hanno ribadito quanto già sostenuto nelle memorie di replica.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una istanza presa utilmente in considerazione solo quale richiesta di accesso a dati personali che riguardano l´interessato detenuti dal datore di lavoro sia nel loro complesso, sia con specifico riferimento alla comunicazione "in forma scritta ed ufficiale" di informazioni personali inerenti al ricorrente, in relazione alle mansioni del profilo professionale di appartenenza. Non rientra infatti nell´ambito applicativo dell´art. 13 della legge n. 675/1996 la richiesta volta a conoscere notizie di carattere contrattuale o professionale che non hanno natura di dati personali in qualche modo riferibili a persone identificate o identificabili.

La società resistente ha fornito idoneo riscontro alle richieste dell´interessato riferibili alla legge n. 675/1996. Nel corso del procedimento, la stessa, ad integrazione di notizie che erano già state comunicate all´interessato, ha fornito precise informazioni in ordine all´individuazione delle mansioni cui l´interessato è adibito, inviando anche copia del documento elaborato da Italgas S.p.A., definito "job description", nel quale sono descritte le attività relative al profilo professionale di appartenenza del ricorrente.

La società resistente ha peraltro specificato che la "job description" è stata realizzata al fine di individuare i contenuti delle attività relative al profilo professionale dell´interessato, in termini generali, e che nell´ambito delle predette attività il responsabile gerarchico ha il potere, in concreto, di adibire ciascun dipendente allo svolgimento della mansione di volta in volta richiesta in ragione delle esigenze strutturali ed organizzative dell´azienda, senza che esistano altri e più specifici dati riferiti all´interessato connessi al relativo profilo professionale.

Ciò premesso, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Italgas S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato all´interessato.

 

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 ottobre 2003

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli