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Provvedimento del 10 dicembre 2003 [1053431]

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[doc web n. 1053431]

Provvedimento del 10 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Davide Bucca, quale responsabile del sito Internet http://www.bynoi.tk

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente afferma che il resistente, identificato dallo stesso quale titolare del sito web "bynoi.tk", avrebbe fornito un riscontro inidoneo ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 ed inviata per posta elettronica all´indirizzo "ino@freemail.it" (indicato nel database "whois" quale indirizzo e-mail del resistente), con la quale, nel contestare la pubblicazione sul citato sito Internet di una pagina web che riporterebbe alcuni dati personali che lo riguardano (nome, cognome, località, carriera scolastica, orientamento politico, ecc.), aveva chiesto di conoscere in forma intelligibile i dati detenuti e la loro origine, la logica e la finalità su cui si basa il loro trattamento, nonché "l´interruzione della diffusione". L´interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati in quanto trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati.

Il resistente aveva risposto indicando la pagina web contenente le informazioni personali relative al ricorrente (pubblicate in una pagina dedicata a quest´ultimo, nella quale lo stesso viene presentato come "un personaggio storico" nell´ambito dei forum di discussione in italiano "Usenet", per il numero di messaggi in essi "postati" dal medesimo XY e per il loro contenuto provocatorio) e precisando che tali informazioni sarebbero state tratte proprio dai diversi interventi pubblicati dal ricorrente in tali forum. Il resistente ha altresì risposto che avrebbe comunque provveduto a "sistemare meglio la (…) scheda" relativa al ricorrente onde evitare di usare dati che il ricorrente ritiene essere "personali".

Il ricorrente, ritenendosi insoddisfatto di tale riscontro, ha inoltrato -sempre via e-mail- una nuova istanza per opporsi, questa volta, alla diffusione e per chiedere la cancellazione di tutti i dati personali che lo riguardano pubblicati sul sito web in questione, ritenendo irrilevante, al riguardo, che le stesse informazioni siano pubblicate anche "altrove".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le richieste in ordine all´opposizione al trattamento e alla richiesta di cancellazione, chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 22 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, nei confronti del titolare del trattamento così come identificato dal ricorrente, il resistente non ha fornito ulteriore riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali consistente nella diffusione, tramite un sito Internet, di dati personali relativi al ricorrente.

Il ricorso è infondato.

Il trattamento di dati personali in questione rientra nella sfera di applicazione della legge n. 675/1996 e ricade nella fattispecie disciplinata dall´art. 25, comma 4-bis, della medesima legge, che estende l´ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, effettuati da soggetti anche non esercitanti professionalmente l´attività giornalistica e finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

A tale tipo di trattamento si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d), e 25 della legge n. 675/1996, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all´informativa, alla manifestazione del consenso e all´esonero dall´obbligo di informativa (art. 7, comma 5-ter, lettera n), legge n. 675/1996), nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di espressione.

Sulla base di tale quadro normativo e della documentazione in atti non emergono profili che facciano ritenere non conforme alla disciplina sul trattamento dei dati personali quello effettuato nei confronti del ricorrente. Il trattamento dei dati personali in esame può avvenire senza il consenso dell´interessato ai sensi del già citato art. 20, comma 1, lettera d), della legge n. 675/1996 e le informazioni pubblicate sul sito Internet del resistente risultano acquisite per le descritte finalità di manifestazione del pensiero in modo che non risulta dagli atti illecito ai sensi della legge n. 675/1996, essendo anche reperibili per le predette finalità attraverso la consultazione di pagine web liberamente accessibili da chiunque.

L´interessato non ha altresì prospettato specifiche questioni di infondatezza o di inesattezza delle singole informazioni pubblicate, non ha articolato le sue deduzioni in ordine alla richiesta di cancellazione e alle ipotizzate violazioni di legge e non ha neanche indicato i "motivi legittimi" che giustificherebbero l´opposizione al trattamento, il quale allo stato degli atti si caratterizza come modalità di esercizio del diritto di critica con riferimento ad un personaggio conosciuto ed attivo nell´ambito di vari forum e contesti di discussione presenti sulla rete.

L´accertata infondatezza del ricorso non pregiudica la possibilità per il ricorrente di far valere altrimenti i propri diritti dinanzi al competente giudice ordinario, ove ricorrano i presupposti, in relazione all´eventuale lesività o diffamatorietà di alcune forme espressive contenute nella pagina contestata.

Alla luce della particolarità della vicenda sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

 

Roma, 10 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

Scheda

Doc-Web
1053431
Data
10/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso