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Newsletter 9 - 15 febbraio 2004

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N. 201 del 9 – 15 Febbraio 2004

• Comuni: niente nomi dei pignorati su manifesti e avvisi pubblici

• Cartelle cliniche abbandonate. Interviene il Garante

• Privacy e propaganda elettorale

 

Comuni: niente nomi dei pignorati su manifesti e avvisi pubblici
Gli enti locali devono valutare sempre l´effettiva necessità di riportare dettagliate informazioni nelle deliberazioni da pubblicare

Il comune non può indicare nome e cognome di un debitore, sottoposto a pignoramento, nei manifesti recanti avvisi pubblici, come la convocazione del Consiglio comunale. Per portare a conoscenza della cittadinanza i temi all´ordine del giorno della seduta consiliare è sufficiente indicare l´oggetto e la sentenza  di esecuzione del tribunale senza specificare i nominativi delle parti.

Lo ha stabilito il Garante esaminando il ricorso di una ex dipendente di un comune ed assessore della precedente giunta, che si era trovata al centro dei commenti dei compaesani dopo l´affissione dell´avviso della seduta consiliare  nelle strade del centro e delle frazioni.

Nell´avviso pubblico, tra i punti all´ordine del giorno, vi era anche il riconoscimento di un debito che il comune avrebbe dovuto iscrivere fuori bilancio a seguito di sentenza, per non aver proceduto a suo tempo al pignoramento del quinto dello stipendio della allora dipendente. Tale provvedimento era stato adottato dal giudice per il recupero di una somma in favore di una società creditrice. Il disagio provocato dalla divulgazione delle informazioni personali aveva indotto l´interessata a chiedere l´intervento del Garante, il quale ha accolto parzialmente il ricorso ed ha ordinato al comune di astenersi dall´ulteriore pubblicazione in luoghi pubblici dei dati personali della ricorrente.

Nel provvedimento l´Autorità sottolinea che le necessarie forme di pubblicità previste dalla normativa - affissioni all´albo pretorio,  comunicazioni ai consiglieri,  avvisi alla cittadinanza - devono indurre le amministrazioni a selezionare con particolare attenzione i dati personali, specie quelli di carattere sensibile o attinenti a particolari  profili di tipo giudiziario o contenzioso. Alle amministrazioni spetta quindi il compito di vagliare, al momento in cui redigono atti e avvisi, se sia realmente necessario riportare nelle deliberazioni o nei relativi  estratti o corrispondenti annunci da pubblicare informazioni così dettagliate o se non sia sufficiente indicarle negli atti d´ufficio comunque accessibili  agli aventi diritto.

Nel caso in esame, pubblicare sul manifesto il nominativo per esteso è apparso realmente sproporzionato: sarebbe stato sufficiente riportare l´oggetto e il riferimento alla sentenza. Il nominativo avrebbe potuto eventualmente essere inserito nell´ordine del giorno distribuito ai soli gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.   



Cartelle cliniche abbandonate. Interviene il Garante

Il Garante è intervenuto sul caso segnalato nella puntata del 10 febbraio da "Striscia la notizia", della struttura sanitaria di S. Maria di Leuca, dove sono state rinvenute cartelle cliniche abbandonate e alla portata di chiunque.

La documentazione riportante “dati sensibili” come diagnosi, radiografie, certificati medici ecc., è relativa a bambini malati di tubercolosi ospitati  fino agli anni ottanta presso la struttura sanitaria  che fungeva da colonia estiva. Struttura che, con il venir meno di questo tipo di iniziative a favore dei minori, è andata progressivamente in disuso fino alla sua definitiva dismissione oltre vent´anni fa.

Attivatosi immediatamente per  accertare le eventuali violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali, il Garante ha inviato sul posto il proprio nucleo ispettivo che ha assunto un  ruolo di coordinamento degli interventi, già  avviati, su indicazione della Procura presso il tribunale per i minorenni di Lecce, da parte delle autorità locali, allo scopo di verificare che recupero e  conservazione delle cartelle cliniche avvenisse in modo idoneo così  da evitare accessi non autorizzati ai dati personali.



Privacy e propaganda elettorale
Le regole per un uso corretto dei dati personali dei cittadini

Maggiori garanzie per la privacy dei cittadini e regole precise per partiti e candidati  impegnati nelle prossime consultazioni elettorali, soprattutto se la propaganda elettorale si avvale di nuovi mezzi di comunicazione quali Sms, Mms, e-mail.

Con un provvedimento generalel´Autorità garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati i principi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale. La comunicazione elettorale, che costituisce un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica, deve infatti tener conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Alla luce delle novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personale, entrato in vigore il 1 gennaio  2004, il Garante  ha fornito  precise indicazioni alle quali partiti e candidati devono attenersi.

Dati tratti da elenchi pubblici come liste elettorali ed elenchi telefonici
Chi effettua propaganda elettorale tramite posta ordinaria, può farlo, senza  consenso, solo se utilizza dati estratti da fonti "pubbliche", cioè registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque. Deve però informare i cittadini sull´uso che verrà fatto dei loro dati personali. Sono fonti pubbliche le liste degli aventi diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori italiani residenti all´estero, gli elenchi dei  telefoni  fissi, così pure gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi professionali e alcuni registri delle Camere di commercio.

Se la comunicazione elettorale è telefonica e il numero è tratto da un elenco pubblico l´operatore deve specificare all´inizio della telefonata chi sta chiamando, perché e quali diritti ha la persona che risponde.

È comunque illecito effettuare propaganda elettorale telefonica, senza consenso specifico dell´abbonato, quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate.

Dati non pubblici: necessario il consenso dell´interessato
Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l´obbligo di dare l´informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione.

L´uso dei numeri dei cellulari per l´invio di messaggi Sms e Mms  è vietato senza il consenso preventivo e informato dell´abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata.

Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali, come sottolineato più volte dal Garante, non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente ma recano dati personali da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy. E´ quindi illecito il loro uso senza consenso preventivo dell´abbonato, indipendentemente dalle modalità del reperimento degli indirizzi di posta elettronica in Internet (forum, newsgroup, software automatici).

Il consenso deve essere specifico e manifestato liberamente, non è sufficiente un consenso generico, espresso magari per scopi di tipo commerciale.

Il candidato o l´organismo politico che acquisisce dati da un privato ha l´onere di verificare che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano espresso il loro consenso.

La violazione di questi principi rende illecito il trattamento e inutilizzabili i dati.  

Dati che non si possono utilizzare
In nessun caso possono essere usate le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato.

È illecita la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista  di elenchi di persone che si sono astenute  dal voto.

I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell´esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale.

I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.

È illecita la prassi di utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive,  di categoria a fini di propaganda elettorale senza consenso degli interessati, anche per sostenere candidati interni.

Temporanea sospensione dell´informativa ai cittadini
Quando i partiti politici e i candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali inviano solo materiale propagandistico di dimensioni ridotte (i cosiddetti "santini"), fino al 30 giugno 2004 non saranno tenuti all´informativa, purché utilizzino dati estratti da pubblici registri,  elenchi, atti conoscibili da chiunque e solo per finalità elettorali.

In questo caso, i partiti politici e candidati potranno conservare questi dati solo se informeranno, anche in modo semplice e sintetico, tutti gli interessati entro il 30 settembre 2004. Altrimenti entro tale termine dovranno distruggere i dati.


Garanzie per i cittadini
 
Il cittadino può opporsi all´ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo. Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non ricevere l´informativa  può avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla privacy e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati personali che lo riguardano. Se  partiti o  candidati non forniscono un riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all´autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante.

Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini.

Il provvedimento del Garanteverrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e avrà applicazione immediata.
(Comunicato del 13 febbraio 2004)

 

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del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
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