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Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) - 2003-2180 INI

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Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul Sistema d´informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) - 2003/2180(INI)

Il Parlamento europeo,
- vista la proposta di raccomandazione al Consiglio presentata da Carlos Coelho a nome del gruppo PPE-DE sul Sistema d´informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (B5-0268/2003),
- visto il prossimo allargamento dell´Unione europea,
- vista la sua posizione del 17 dicembre 2002 sull´iniziativa del Regno di Spagna per l´adozione di un regolamento del Consiglio relativo all´introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d´informazione Schengen, in particolare nella lotta contro il terrorismo 
(1),
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco, segnatamente il paragrafo 11,
- viste le conclusioni del Consiglio ´Giustizia e Affari Interni´ del 5 e 6 giugno 2003, segnatamente per quanto riguarda le funzioni del SIS e l´architettura del SIS II,
- viste le discussioni in seno al Consiglio sulle due iniziative spagnole relative all´introduzione di nuove funzioni del sistema d´informazione Schengen, in particolare per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo,
- visto il documento di lavoro della Commissione sull´evoluzione del Sistema d´informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) - relazione di avanzamento 2002 (SEC(2003) 206),
- vista la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell´accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all´accesso al sistema d´informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (COM(2003) 510),
- vista la quinta relazione annuale dell´Autorità di controllo comune di Schengen (ACC),
- visti i documenti di lavoro relativi alle regole comuni per la protezione dei dati personali nel quadro del terzo pilastro, ed in particolare la nota della Presidenza greca del 3 giugno 2003,
- visti l´articolo 49, paragrafo 3 e l´articolo 107 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0398/2003),
Sistema d´informazione Schengen II
A. considerando che il Sistema d´informazione Schengen (SIS) è stato istituito come misura compensativa per permettere la libera circolazione delle persone,
B. considerando che, nel corso degli anni, la percezione del SIS è passata dal concetto di misura compensativa a quello di strumento utile ed efficace nel quadro della cooperazione di polizia, i cui dati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste inizialmente 
(2),
C. considerando che, con l´allargamento dell´UE, si fa sentire la necessità di sviluppare un SIS di seconda generazione,
D. considerando la decisione di sviluppare il SIS II entro l´anno 2006,
E. considerando che, per il momento, non è stato definito né un quadro giuridico chiaro dei principi alla base della cooperazione di polizia in applicazione dell´articolo 30 del trattato UE, né una politica chiara in materia di protezione delle frontiere,
Nuove funzionalità
F. considerando che, nelle sue conclusioni del 5 e 6 giugno 2003, il Consiglio accetta, in linea di principio, il fatto che il nuovo SIS dovrebbe consentire l´aggiunta di nuove categorie di segnalazione (di persone ed oggetti) e di campi, il collegamento tra tutte le segnalazioni, la modifica della durata delle segnalazioni e l´inserimento, il trasferimento e l´eventuale interrogazione di dati biometrici, specialmente fotografie e impronte digitali,
G. considerando che il Consiglio non ha ancora adottato decisioni in merito a questioni concrete come le nuove categorie di oggetti o persone da inserire,
H. considerando che il dibattito in sede di Consiglio sulle due iniziative spagnole relative all´introduzione di nuove funzioni nel SIS, in particolare per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, ha permesso di trovare un accordo su taluni nuovi oggetti come determinati veicoli o documenti,
Il mandato di arresto europeo
I. considerando che la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI relativa al mandato d´arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri 
(3) prevede, all´articolo 9, il ricorso al SIS per la trasmissione di un mandato d´arresto europeo,
Nuovi utenti
J. considerando che nelle sue conclusioni del 5 e 6 giugno 2003, il Consiglio accetta, in linea di principio, l´accesso di nuove autorità al SIS (compresa, se necessario, la possibilità di concedere un accesso parziale o un accesso a scopi diversi da quelli fissati inizialmente nelle segnalazioni), anche se non è giunto ad un accordo quanto alle autorità che acquisiranno tale accesso,
K. considerando che il Consiglio sembra aver accettato 
(4) talune condizioni definite precedentemente dal Parlamento in relazione all´accesso di Europol al SIS, ma avrebbe rifiutato richieste essenziali, come il rispetto, da parte di Europol, delle condizioni in materia di protezione dei dati sancite dall´articolo 117 della Convenzione di Schengen, il fatto che Europol possa consultare esclusivamente i dati necessari all´espletamento delle sue funzioni e non possa trasferire alcun dato, cui ha avuto accesso, ad uno Stato terzo o a terzi, e il potenziamento del ruolo dell´Autorità di controllo comune,
L. considerando che la situazione sul diritto di accesso è identica per i membri nazionali di Eurojust, poiché il Consiglio ha rifiutato la richiesta del Parlamento secondo la quale Eurojust non può comunicare le informazioni cui ha accesso a Stati o istanze terze e secondo la quale Eurojust può esclusivamente consultare i dati necessari al raggiungimento degli obiettivi precedentemente definiti,
M. considerando che il progetto del Consiglio sulle iniziative spagnole potrebbe garantire alle autorità giudiziarie un accesso nella realizzazione dei compiti che sono loro attribuiti dalla legislazione nazionale; considerando che l´ACC ritiene che l´accesso debba essere limitato alle missioni di segnalazione del SIS e non può essere esteso a mansioni definite nella legislazione nazionale
(5),
N. considerando che, nella sua recente proposta di regolamento suddetta, la Commissione ha suggerito al Parlamento e all Consiglio l´accesso al SIS da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli,
O. considerando che l´accesso ad una serie di altre autorità (autorità non governative come gli istituti di credito; accesso allargato per i servizi che rilasciano i permessi di soggiorno; accesso per le autorità competenti per la politica d´asilo ai dati relativi all´articolo 96, per i servizi di sicurezza ed informazione, per i servizi di protezione sociale ai dati relativi all´articolo 100, per le autorità responsabili dei controlli alle frontiere, per i rappresentanti degli Stati membri all´estero) è in discussione in seno a gruppi di lavoro del Consiglio
(6),
P. considerando che l´accesso di nuovi utenti implica l´uso dei dati per nuovi scopi,
Protezione dei dati
Q. considerando che il SIS è la più vasta banca dati in Europa,
R. considerando che il sistema di protezione dei dati del SIS è attualmente disciplinato non solo dalla Convenzione Schengen e controllato dall´Autorità di controllo comune, ma è anche soggetto ad un numero eccessivo di disposizioni in materia di protezione dei dati e organi di controllo del primo e del terzo pilastro,
S. considerando che tutte le modifiche relative al SIS in discussione hanno ripercussioni sulla protezione dei dati,
T. considerando che l´articolo 50 del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l´Europa prevede una legge europea generale di protezione dei dati e la creazione di un´autorità di controllo indipendente; considerando che anche la Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea prevede la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8),
Relazioni esterne e SIS
U. considerando che l´attuazione, da parte dei nuovi Stati membri, delle disposizioni Schengen in materia di frontiere esterne creerà nuove frontiere in Europa,
V. considerando che lo scambio di dati con i paesi terzi comporta il rischio di violare le norme UE in materia di protezione dei dati,
Gestione del SIS
W. considerando che l´appello del Parlamento volto a far gestire il SIS da un organo separato, interamente finanziato dal bilancio comunitario e soggetto al controllo del Parlamento europeo
(7), viene discusso come una possibile soluzione ma che, sinora, non si è raggiunto un consenso sull´argomento,
Ubicazione del SIS
X. considerando che gli Stati membri sembrano aver deciso di mantenere provvisoriamente la gestione operativa del SIS nella sua attuale ubicazione provvisoria di Strasburgo e di mettere a punto un sistema di emergenza altrove,
Sinergia con il Sistema d´Informazione Visti (VIS)
Y. considerando che, nelle sue conclusioni del 5 e 6 giugno 2003 sullo sviluppo del VIS, il Consiglio invita la Commissione a continuare i lavori preparatori sullo sviluppo del VIS sulla scorta di un´architettura centralizzata, tenendo conto della possibilità di una piattaforma tecnica comune con il SIS II e senza ritardare lo sviluppo del SIS II; che il Consiglio darà gli orientamenti politici necessari entro e non oltre dicembre 2003 sugli elementi di base del VIS, compresa l´architettura, le funzionalità, la scelta di uno o più elementi di identificazione biometrici e l´approccio per l´applicazione del sistema, consentendo così di integrare il VIS come un´opzione possibile nel bando di gara per il SIS II; considerando che la Commissione ha presentato due proposte per modificare i regolamenti che istituiscono modelli uniformi per i visti e per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, che dispongono l´obbligo di memorizzare l´immagine del volto e le impronte digitali quali identificatori biometrici (COM(2003) 558),
Bilancio del SIS e del VIS
Z. considerando che si ritiene che il costo dello sviluppo del SIS II sarà di 14,45 milioni di euro superiore a quanto previsto inizialmente, che la base legislativa copre esclusivamente le spese di sviluppo del SIS II e non i costi operativi e che le dotazioni per lo sviluppo del SIS II sono spese non obbligatorie che non necessitano quindi del ricorso alla procedura di codecisione,
AA. considerando che lo sviluppo del VIS è valutato a 157 milioni di euro (comprese le spese annuali di funzionamento di 35 milioni di euro); che la Commissione sta preparando un atto legislativo per includere nel bilancio dell´Unione le dotazioni necessarie allo sviluppo del VIS sulla base dell´articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede la consultazione del Parlamento europeo; che gli elevatissimi costi previsti per lo sviluppo e il funzionamento del VIS richiedono un ampio consenso politico sulla necessità del VIS e delle sue funzionalità,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a) promuovere un dibattito pubblico sulla natura del SIS e sugli obiettivi politici da conseguire con il SIS II; richiede altresì una definizione precisa di questi obiettivi;
b) assicurare che lo sviluppo di un nuovo SIS si svolga in futuro in modo democratico e trasparente, evitando, tra l´altro, di trasmettere proposte legislative al Parlamento solo quando sia già stato trovato un accordo politico in seno al Consiglio;
c) effettuare uno studio dettagliato sulla praticabilità di unire le banche dati esistenti o future (SIS, Europol, Eurodac,VIS, Eurojust, ecc.) sulla base di un´unica piattaforma tecnica per un ´Sistema di informazione dell´Unione´ che dovrebbe svilupparsi per rispondere alle esigenze future del sistema in tutti i settori pertinenti; ribadisce la sua richiesta quanto allo sviluppo del maggior numero possibile di sinergie tra le varie banche dati al fine di ricombinare i sistemi per ottimizzare le risorse, evitare i doppioni e le lacune, nonché garantire un sistema coerente di protezione dei dati;
d) procedere ogni anno a una valutazione dell´uso operativo, dell´efficacia e del rispetto dei diritti fondamentali, secondo quanto stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell´uomo e dalla Convenzione del Consiglio d´Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri;
e) esaminare minuziosamente ogni proposta di autorizzazione d´accesso totale o parziale accordata a nuove autorità per quanto riguarda il fine specifico che giustifica la necessità di accedere al SIS, ai dati che potrebbero essere consultati, al modo in cui verrà concesso l´accesso (diretto o indiretto) e al modo in cui le disposizioni dell´articolo 118 della Convenzione di Schengen sulla protezione dei dati verranno garantite; afferma che si dovrebbe prestare particolare attenzione alla posizione dei privati (ad esempio, nel caso dell´immatricolazione dei veicoli);
f) decidere, quanto prima possibile, di affidare la gestione strategica del SIS e di altri grandi sistemi informatici ad una agenzia europea diretta da un consiglio d´amministrazione composto da rappresentanti delle istituzioni europee e degli Stati membri, interamente finanziata dal bilancio UE e perciò soggetta al controllo del Parlamento europeo;
g) decidere quanto prima anche in merito a un´ubicazione definitiva per la parte centrale del SIS II; chiede che nessun compito relativo al funzionamento del SIS venga affidato ad un´impresa privata;
h) garantire che ogni estensione del SIS sia accompagnata dalle più rigorose norme in materia di protezione dei dati per trovare costantemente il giusto equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati personali e la sicurezza; prestare particolare attenzione alle ripercussioni sui diritti dell´uomo e ai rischi inerenti all´inclusione di dati biometrici; ritiene che il principio guida debba essere l´uso dei dati per motivi espressamente dichiarati in anticipo; esige il rispetto di tale principio; si oppone ad ogni deroga come quella di cui alle conclusioni del Consiglio del 5 e 6 giugno 2003 che chiede lo studio ulteriore della ´possibilità per talune autorità di utilizzare i dati SIS a scopi diversi da quelli per i quali essi sono stati inizialmente inseriti nel SIS´;
i) assicurare una stretta partecipazione dell´ACC e delle autorità nazionali competenti per la protezione dei dati allo sviluppo del SIS II;
j) mettere a disposizione maggiori risorse finanziarie ed umane affinché l´ACC possa svolgere i suoi compiti; ribadisce la sua richiesta quanto ad una sezione di bilancio specifica in relazione a tale ACC indipendente da quella del Consiglio
(8);
k) incoraggiare l´ACC a cooperare quanto più possibile con il Garante europeo per la protezione dei dati, attualmente nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
l) avviare il processo di armonizzazione delle norme in materia di accesso ai dati e di protezione, segnatamente per quanto riguarda il terzo pilastro; esorta a basare tale armonizzazione sulla formulazione di principi fondamentali che devono essere assolutamente rispettati;
m) utilizzare lo strumento Schengen deciso dal Consiglio europeo di Copenaghen anche per la preparazione nazionale dei nuovi Stati membri in vista dell´integrazione nel SIS; prestare particolare attenzione a garantire il mantenimento coerente di elevati criteri di efficienza e di protezione dei dati negli elementi nazionali e centrali del SIS, soprattutto tenuto conto delle diverse strutture e tecnologie;
n) informare meglio i cittadini in merito al SIS; fa riferimento al principio del diritto di accesso e di rettifica dei propri dati personali; ritiene che se tale diritto di accesso non può essere rispettato in toto o in parte, la persona interessata deve ricevere notifica del suo diritto di ricorrere all´autorità competente; chiede che vi sia un diritto di appello a livello europeo al Mediatore europeo e/o al Garante europeo per la protezione dei dati;
o) incoraggiare la Commissione a basare la sua proposta di atto legislativo non solo sull´articolo 66 ma anche sull´articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iv [norme relative a un visto uniforme] del trattato che istituisce la Comunità europea (che prevede la procedura di codecisione a partire dal 1º maggio 2004), in modo tale da permettere l´iscrizione nel bilancio dell´Unione delle dotazioni necessarie allo sviluppo del VIS; auspica, in tale occasione, ma anche su base regolare, di essere tenuto informato dal Consiglio in merito al VIS, compresi i risultati di fattibilità, l´introduzione dei dati biometrici, gli aspetti esterni dello sviluppo del VIS e le disposizioni in materia di protezione dei dati;
p) informare regolarmente il Parlamento in merito allo sviluppo del SIS II;
q) tener conto della posizione del Parlamento sopradescritta;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e all´Autorità di controllo comune di Schengen.


(1) P5_TA(2002)0611.
(2) Nota della Presidenza sulle esigenze relative al SIS, doc. 5968/02 del 5.2.2002.
(3) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
(4) I documenti più recenti sono 10054/03 e 10055/03.
(5) SCHAC 2513/02, pag. 3.
(6) Doc. 5033/2003.
(7) Risoluzione del Parlamento europeo, del 20.9.2001 sull´attraversamento delle frontiere esterne e lo sviluppo della cooperazione Schengen, paragrafo 19 (GU C E 77 del 28.3.2002, pag. 141).
(8) Posizione del Parlamento europeo, del 21.9.2000, sull´iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell´adozione di una decisione del Consiglio che crea un segretariato per le autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull´uso dell´informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell´accordo di Schengen relativo all´eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (GU C 146 del 17.5.2001, pag. 83).