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Trattamento dei dati personali - Regolamento di attuazione delle disposizioni del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura - 30 novembre 199...

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 [doc. web n. 38973]

Trattamento dei dati personali - Regolamento di attuazione delle disposizioni del Fondo di solidarietà per le vittime dell´usura - 30 novembre 1999

Il Garante ha ritenuto che in attuazione delle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura è opportuno adottare misure organizzative idonee ad assicurare, ove possibile, la conoscibilità delle generalità e degli altri dati personali dell´interessato solo laddove strettamente necessario e da parte, comunque, di un numero circoscritto di operatori preposti agli uffici.

Roma, 30 novembre 1999

On. le Ministro dell´interno
Viminale
ROMA

Oggetto: d.P.R. recante il "Regolamento di attuazione delle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell´usura ai sensi dell´art. 21 della legge 23 febbraio 1999,  n. 44". Parere ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996 e dell´art. 3, comma 1, lett. f), d.lg. n. 29/1993). Con riferimento al parere richiesto, si formulano le seguenti considerazioni.

1. Preliminarmente si rappresenta che nella materia disciplinata dal regolamento (elargizioni ed altri benefici economici corrisposti dal Fondo di solidarietà per le vittime del racket e dell´usura) la protezione dei dati personali dei soggetti che richiedono i benefici economici assume una rilevanza che va oltre la tutela del diritto alla riservatezza, in quanto da essa discendono importanti conseguenze anche sull´incolumità degli interessati.

La circostanza, infatti, che presupposto delle elargizioni sia la denuncia dei fatti di reato, può esporre le vittime degli atti criminosi ad azioni di ritorsione.

Non a caso l´articolo 13, comma 5, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, istitutiva del Fondo di solidarietà, consente al pubblico ministero di disporre nel corso del processo "le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell´identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell´evento lesivo o delle richieste estorsive", prevedendo in tal caso la sospensione dei termini per la presentazione della domanda di ristoro economico. Inoltre, l´articolo 21 della citata legge n. 44 prevede, tra i criteri cui deve informarsi l´odierno regolamento, quelli "idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un´associazione nazionale di categoria".

Appare, pertanto, coerente con il sistema delineato dal legislatore che misure analoghe a quelle processuali possano essere adottate nel corso del procedimento amministrativo per il riconoscimento dei benefici economici, compatibilmente con le esigenze di efficacia e speditezza delle procedure. Eventuali disposizioni o modalità applicative volte a limitare l´ambito di conoscibilità dell´identità dei richiedenti valorizzerebbero, anzi, i principi di tutela di riservatezza introdotti dalla legge n. 675 del 1996.

Sarebbe, pertanto, opportuno adottare misure organizzative idonee ad assicurare, ove possibile, la conoscibilità delle generalità e degli altri dati personali dell´interessato solo laddove strettamente necessario e da parte, comunque, di un numero circoscritto di operatori preposti agli uffici; la loro adozione potrebbe essere poi limitata ai casi in cui siano state disposte cautele in sede processuale, al fine di assicurare continuità agli interventi finalizzati alla tutela della riservatezza e dell´incolumità della persona.

2. Lo schema sottoposto appare nel complesso conforme ai principi della legge n. 675 del 1996 e dell´articolo 19, comma 5, della citata legge n. 44 del 1999, in base al quale "gli organi preposti alla gestione dei Fondi …e i relativi uffici sono tenuti al segreto …e sono tenuti, altresì, ad assicurare …..la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione".

Si è prestata attenzione agli aspetti connessi alla riservatezza della persona; tuttavia, sarebbe risultato preferibile (in sostituzione di una norma - art. 18 - che richiami in generale i principi della legge n. 675 del 1996) prevedere all´interno di specifiche norme puntuali disposizioni attinenti ai vari aspetti della protezione dei dati personali. In luogo del richiamo, all´interno dei singoli articoli, dei vari obblighi in materia di riservatezza è però necessario che gli atti amministrativi di attuazione del regolamento e, in particolare, la concessione in favore della Consap (art. 5), specifichino analiticamente i doverosi adempimenti concernenti, fra l´altro:

  • il/i responsabile/i del trattamento;
  • le persone fisiche incaricate del trattamento presso gli uffici dell´amministrazione, la Consap o nell´ambito dei consulenti scelti ai sensi dell´articolo 11;
  • i soggetti aventi accesso all´"elenco informatico" di cui all´articolo 8;
  • la custodia dei dati in modo da garantirne la sicurezza nel rispetto dell´articolo 15, commi 1 e 2, della legge n. 675 e del dPR 28 luglio 1999, n. 318, nonché, per quanto riguarda i dati sensibili, il trattamento conforme alle nuove disposizioni in materia di dati sensibili contenute nel decreto legislativo n. 135 del 1999 (v. in particolare, gli artt. 8, comma 2, 9, 10 e 18 comma 3, dello schema).

Sempre in sede applicativa, ulteriori cautele dovrebbero essere opportunamente adottate:

  • evitando l´indicazione di dati nominativi nella relazione di cui all´articolo 2, comma 7;
  • prevedendo nella predisposizione dei formulari di cui all´articolo 9, comma 4, modalità tali da assicurare la non immediata visibilità nel frontespizio delle generalità del richiedente e l´inoltro delle domande obbligatoriamente in plico chiuso.

Si segnala, infine, che il citato d.lg. n. 135 del 1999 ha considerato le finalità di elargizione di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e antiracket fra quelle di rilevante interesse pubblico per le quali è consentito il trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, ma non sono ancora individuati le operazioni eseguibili e i tipi di dati trattabili. Poiché l´odierno regolamento nulla contiene al riguardo, si richiama l´attenzione sulla necessità che il Ministero dell´interno provveda a tale individuazione con il regolamento che dovrà adottare su tutti i trattamenti di competenza (art. 22, comma 3-bis, l. n. 675, introdotto dall´art. 5 del predetto d. lg. n. 135/1999).

Nel segnalare, infine, la necessità di menzionare nel preambolo l´avvenuta consultazione, il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore contributo o chiarimento.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
38973
Data
30/11/99

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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