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Provvedimento del 21 febbraio 2013 [2422081]

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[doc. web n. 2422081]

Provvedimento del 21 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 86 del 21 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 e 8 del d.lg n. 196/2003 con la quale XY aveva chiesto la cancellazione dai prodotti forniti da Cerved Group S.p.A. dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di KW s.a.s. di XY & C. (d´ora innanzi, KW s.a.s.) della quale era stato socio accomandatario e liquidatore; ciò, tenuto conto che il fallimento, dichiarato nel 1992, si era chiuso con la completa esecuzione del concordato fallimentare nel 1998 tanto che con sentenza n. 13/2001 il Tribunale di Reggio Emilia aveva concesso al ricorrente la riabilitazione civile ordinando la cancellazione del nominativo dello stesso dal registro dei falliti (la società è stata invece cancellata dal registro delle imprese nel 2004); visti i riscontri ricevuti da Cerved con i quali la società lo aveva informato che nei prodotti informativi Cerved relativi alla sua persona non risultava alcun riferimento né segnalazione alla pregressa procedura concorsuale che aveva interessato la KW s.a.s. la quale veniva infatti indicata nei report come "Cessata dal 2004"; visto che, successivamente, l´interessato aveva rilevato in un "Dossier Lince" (marchio di proprietà di Cerved Group S.p.A.) riferito alla KW s.a.s. il riferimento alla procedura concorsuale in questione oltre che la presenza di eventi pregiudizievoli di conservatoria riferiti a terzi ma soprattutto l´indicazione del suo nominativo fra i "soggetti relazionati all´impresa" nella pagina degli "Eventi negativi"; rilevato che l´interessato, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Ferretti, ha quindi, in data 22 novembre 2012, proposto ricorso ai sensi dell´art. 145 del d.lg. n. 196/2003 con il quale ha chiesto la cancellazione e/o il blocco di "ogni informazione di collegamento tra la KW sas di XY ed il sig. XY laddove le stesse informazioni contenessero riferimenti (anche generici) a procedure concorsuali e/o elementi pregiudizievoli" non riguardanti il ricorrente stesso; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli sarebbe eccedente e non pertinente e comporterebbe notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 novembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 gennaio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inviata in data 12 dicembre 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito che "l´associazione diretta del nominativo del sig. XY alla situazione della KW quale soggetto "relazionato all´impresa" e la messa in rilevanza di una situazione di "procedura concorsuale"" riguardante la società, nonché di eventi pregiudizievoli di conservatoria riguardanti il socio accomandante della KW s.a.s., per le modalità con cui tali informazioni sono riportate, ingenerano, a parere del ricorrente, nei terzi "la confusione che tali eventi possano riguardarlo direttamente dato che il suo nominativo è contenuto nella pagina "eventi negativi";

VISTA la nota datata 12 dicembre 2012 e la successiva memoria del 14 gennaio 2013 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha confermato che, sia al tempo in cui era stata proposta l´istanza ex art. 7 sia alla data della nota, nel Dossier relativo al ricorrente non risultano presenti informazioni riguardanti il fallimento di KW s.a.s. rispetto alla quale viene indicato solo lo stato di cessazione dell´attività e le qualifiche ricoperte dal ricorrente (socio accomandatario e liquidatore) con i relativi riferimenti temporali; con riferimento a tali informazioni, la resistente ha sostenuto la liceità del relativo trattamento trattandosi di "dati personali provenienti da fonti pubbliche conoscibili da chiunque, che sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione commerciale perseguite da Cerved"; la resistente ha quindi ribadito la liceità del trattamento delle informazioni riguardanti l´evento del fallimento nonché la composizione della compagine sociale riportate nel Dossier direttamente riferito alla KW s.a.s. trattandosi di informazioni che "sono (…) trattate da Cerved nel pieno rispetto dei principi di esattezza, pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità di informazione commerciale perseguite dalla stessa Cerved (e ciò anche senza tener conto delle recenti modifiche al Codice Privacy per effetto delle quali sono state escluse dal relativo ambito di applicazione le persone giuridiche e le informazioni che le riguardano)";

VISTA la memoria inviata in data 28 gennaio 2013 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni ribadendo la richiesta di cancellazione o, in subordine, di blocco dei dati in questione;

RILEVATO che le informazioni riguardanti il fallimento della KW s.a.s. erano state cancellate dai prodotti informativi Cerved relativi al ricorrente già prima del ricorso e in riscontro alle istanze ex art. 7 come peraltro dichiarato dallo stesso ricorrente nelle premesse dell´odierno atto di ricorso; rilevato che nel "dossier LINCE basic persona" trasmesso il 12 febbraio 2013 dalla società resistente non vi è traccia di informazioni pregiudizievoli a carico dell´interessato; ritenuto quindi che il ricorso deve essere dichiarato sotto questo profilo infondato;

RILEVATO, inoltre, in ordine alla richiesta volta a ottenere la cancellazione delle informazioni relative alle cariche, qualifiche e partecipazioni detenute e ricoperte dal ricorrente nella società KW s.a.s. dai Dossier relativi a tale società, che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono, allo stato, essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso anche in relazione alla richiesta di cancellazione/blocco di tali informazioni;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia