Newsletter del 7 giugno 2012
Newsletter del 7 giugno 2012
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NEWSLETTER N. 359 del 7 giugno 2012
• Lecito filmare pubblici ufficiali e funzionari pubblici, ma attenzione all´uso delle immagini |
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I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall´Autorità pubblica. L´uso delle immagini e delle riprese deve però rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Lo precisa l´Ufficio del Garante privacy rispondendo ad un quesito del Ministero dell´interno relativo alla liceità dell´acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia stradale. Le immagini e i filmati - osserva il Garante - rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy. Il Garante ritiene generalmente lecita l´acquisizione e l´uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell´esercizio delle loro funzioni, esclusi solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l´Autorità pubblica lo vieti. Il Garante ricorda però che, per quanto riguarda l´utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia. Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall´ordinamento sia in sede civile che penale. |
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Le aziende sanitarie locali avranno uno strumento in più per predisporre misure e iniziative volte a prevenire o monitorare le persone a rischio in caso di ondate di caldo eccesivo. Il Garante ha dato il via libera allo schema di Accordo tra il Ministero della salute, enti locali, province e regioni che prevede la trasmissione alle Ausl, da parte delle amministrazioni comunali, degli elenchi aggiornati della popolazione residente di età pari o superiore ai 65 anni iscritte nelle anagrafi.
In estate non sono infrequenti anomale condizioni climatiche che possono creare danni gravi e irreversibili alle persone più esposte agli effetti delle ondate di calore a causa dell´età, delle condizioni di salute o della solitudine. L´Accordo ha come obiettivo proprio quello di consentire l´individuazione delle persone più bisognose di aiuto e di attivare un´azione di prevenzione e monitoraggio.
Nel motivare il parere favorevole reso sullo schema di Accordo, che recepisce le indicazioni già formulate dall´Ufficio del Garante in contatti informali, l´Autorità ha ricordato che il Codice privacy stabilisce che la comunicazione di dati personali da un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è consentita quando essa sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Tale requisito è soddisfatto dalla normativa di settore in ambito anagrafico laddove stabilisce che l´ufficiale di anagrafe possa rilasciare, anche periodicamente, alle amministrazioni pubbliche "che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità" elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.
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Una compagnia telefonica potrà avviare una innovativa forma di profilazione della propria clientela, senza doverne prima acquisire il consenso. Tale attività dovrà però essere sottoposta a precise regole e controlli a tutela dei dati personali degli interessati. Questa la decisione del Garante che ha accolto un´istanza di verifica preliminare in cui la società chiedeva di poter realizzare un "arricchimento" del proprio database, integrando informazioni sui clienti e sulle rispettive abitudini di consumo con statistiche di tipo socio-demografico sull´area di residenza e lavoro. Nella richiesta, la compagnia sottolineava che tale arricchimento dei dati era particolarmente importante sia per definire nuove offerte commerciali, sia per la progettazione e lo sviluppo della propria rete. Chiedeva quindi, in base al principio di bilanciamento degli interessi, e garantendo l´adozione di adeguate cautele, di poter essere esonerata dall´obbligo di acquisire il consenso delle persone interessate. L´Autorità, nell´accogliere l´istanza, ha tuttavia rilevato che la nuova attività di profilazione, anche se effettuata sulla base di dati aggregati, senza puntuali indicazioni anagrafiche, grazie all´incrocio di informazioni personali e statistiche (riferite anche a microzone di circa 50 famiglie), potrebbe in teoria consentire di risalire all´identità dell´utente. Ha quindi prescritto alla società di adottare precise misure di sicurezza e ogni accorgimento affinché l´anonimato del cliente venga comunque rigorosamente tutelato. La società dovrà, in particolare, fare in modo che i codici utente utilizzati per l´attività di profilazione siano diversi da quelli già adottati per la gestione del servizio telefonico. I dati clienti utilizzati per la profilazione potranno essere impiegati esclusivamente per la definizione delle nuove offerte commerciali e dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi appena elaborate le nuove promozioni. Anche i cosiddetti "dati arricchiti" dovranno essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile entro 12 mesi dalla loro creazione. La società dovrà poi aggiornare l´informativa fornita agli utenti integrandola con precise indicazioni sul nuovo tipo di trattamento realizzato con i loro dati. Il Garante ha infine prescritto alla società di telecomunicazioni di far pervenire, prima di avviare l´attività di arricchimento del database clienti, la documentazione tecnica e legale che dimostri l´adozione delle misure indicate. Trascorso un anno dall´inizio delle operazioni, la compagnia telefonica dovrà produrre anche un dossier relativo a tutte le campagne marketing effettuate con il nuovo sistema in tale arco temporale, al fine di verificare che non siano stati posti in essere trattamenti non autorizzati o comunque illeciti. |
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L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
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