Precedimento relativo ai ricorsi - Assicurazioni: comunicazione della...
Precedimento relativo ai ricorsi - Assicurazioni: comunicazione della relazione medica - 29 ottobre 2003 [1082508]
[doc. web. n. 1082508]
Precedimento relativo ai ricorsi - Assicurazioni: comunicazione della relazione medica - 29 ottobre 2003
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Lodovico Bacciocchi presso il cui studio ha eletto domicilio
nei confronti di
Società Reale Mutua di Assicurazioni;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
PREMESSO:
La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da Società Reale Mutua di Assicurazioni ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che la riguardano contenuti in una perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della società a seguito di un sinistro automobilistico nel quale la stessa era rimasta coinvolta.
Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito la propria richiesta.
All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il 16 settembre 2003, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 14 ottobre 2003 attestando di procedere contestualmente all´invio di copia della relazione medica in questione direttamente al domicilio della ricorrente.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una società di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.
Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito i dati richiesti.
Risultando tuttavia che tale comunicazione è avvenuta direttamente al domicilio della ricorrente e non nei modi di cui all´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996 (ai sensi del quale la comunicazione dei dati attinenti allo stato di salute può avvenire "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare"), l´Autorità si riserva di verificare, con separato atto, i presupposti per l´eventuale contestazione della sanzione amministrativa prevista dall´art. 39, comma 2, ultimo periodo, della predetta legge n. 675/1996.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.
Roma, 29 ottobre 2003
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rodotà
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli