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Soggetti pubblici - Concessionari di pubblici servizi: designazione del responsabile del trattamento [1057827]

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 [doc. web n. 1057827]

Soggetti pubblici - Concessionari di pubblici servizi: designazione del responsabile del trattamento


I concessionari di servizi pubblici che si avvalgono di soggetti esterni per l´esercizio delle proprie funzioni devono articolare in maniera diversa i propri rapporti a seconda che tali soggetti siano designati quali responsabili del trattamento o siano invece come autonomi titolari.

Roma,

Prot.
Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Entrate
Direzione Centrale per la Riscossione
Servizio I - Div.II
Roma

e, p.c.

Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Roma

Ente Poste
Roma
Gabinetto del Ministro delle Finanze
Roma

Ufficio del coordinamento legislativo
Ministero delle Finanze
Roma

FILE-UIL
Via Galilei, 35
Roma

OGGETTO: Esposto dell´Organizzazione Sindacale FILE-UIL

La Federazione italiana lavoratori esattoriali ha evidenziato che i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, al fine di agevolare il pagamento dell´ICI, devono inviare ai contribuenti moduli prestampati per il versamento dell´imposta (art. 10, comma 3, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504). I bollettini postali, parzialmente compilati, contengono dati anagrafici, codice fiscale, comune di ubicazione degli immobili e anno d´imposta. Per provvedere a tale obbligo, numerosi concessionari avrebbero dato in subappalto tale servizio a società editrici di riviste a carattere pubblicitario, prevalentemente al fine di usufruire di tariffe di spedizione agevolate.

A tal proposito si fa presente che l´obbligo legale previsto dal d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504 riguarda solo il trattamento dei dati personali effettuato dal concessionario del servizio della riscossione. Se il concessionario intende comunicare i dati ad un altro soggetto (il subappaltatore) anche per finalità strettamente correlate al primo trattamento svolto (ad esempio, ai fini dell´imbustamento o della spedizione), il concessionario può designare il subappaltatore quale responsabile del trattamento, ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996. Per il trattamento dei dati il concessionario può avvalersi di soggetti esterni designati appunto quali responsabili del trattamento del quale il concessionario resta "titolare" . In tale caso, il flusso di dati tra il concessionario e le società editrici designate responsabili non configura una "comunicazione" ai sensi della legge n. 675/1996 e non vi è quindi la necessità di acquisire il consenso degli interessati che altrimenti sembra rendersi necessario ai sensi dell´art. 20, comma 1, della legge n. 675/1996.

Appare quindi necessario che codesto Ministero richiami l´attenzione dei concessionari sulla necessità di rispettare appieno la legge n. 675/1996, articolando in maniera diversa il rapporto con gli eventuali subappaltatori (attraverso la loro designazione come responsabili) oppure rispettando le disposizioni degli artt. 11, 12 e 20 della citata legge che attengono al consenso degli interessati.

Questa Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento utile.

IL PRESIDENTE