Profili generali
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SOGGETTI PUBBLICI > Consultazione del Garante da parte delle pubbliche amministrazioni > Profili generali
La mancata attivazione della procedura di consultazione del Garante, prevista dall´art. 31, comma 2 della legge n. 675/1996 per gli atti regolamentari e amministrativi suscettibili di incidere sulla materia dei dati personali, determina un vizio del provvedimento emanato.
- Garante 11 agosto 1998, in Bollettino n. 5, pag. 26 [doc. web n. 41003]
Ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996, i regolamenti e gli atti amministrativi adottati senza la consultazione del Garante sono annullabili per violazione della legge nazionale e del diritto comunitario in materia.
- Garante 20 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 24 [doc. web n. 42264]
Ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996, il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro debbono consultare il Garante all´atto di emanare norme regolamentari e atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla legge. Tali atti, ove emessi senza il preventivo parere del Garante, sono quindi illegittimi ed annullabili per violazione della legge n. 675/1996 e del diritto comunitario in materia.
- Comunicato stampa 9 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 48 [doc. web n. 30983]